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Decreto alluvione: le proroghe dei versamenti e degli adempimenti fiscali e contributivi

Con il DL 61/2023, pubblicato in G.U. lo scorso 1 giugno, vengono definiti gli interventi a favore di quanti hanno subito danni dalle alluvioni in Emilia Romagna, Marche e Toscana del mese di maggio. Tali interventi sono indistintamente rivolti a tutti i soggetti, compresi gli enti non commerciali, con sede legale o operativa nei territori coinvolti dalle alluvioni.

In questo intervento ci soffermeremo sulla definizione delle agevolazioni riconosciute in materia di slittamento degli obblighi dichiarativi e dei versamenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.

Territori coinvolti

Per quanto riguarda l’individuazione dei territori coinvolti dall’alluvione, e quindi che potranno beneficiare delle agevolazioni di cui tratteremo in seguito, si rinvia al dettaglio presente nell’Allegato 1 del Decreto, nel quale, provincia per provincia, vengono individuati i Comuni e/o le relative frazioni interessate dagli eventi alluvionali. Le disposizioni agevolative introdotte dal decreto si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1.

Sospensione dei versamenti

L’articolo 1 comma 2 del Decreto prevede la sospensione dei versamenti in scadenza tra il 1° maggio ed il 31 agosto del 2023 relativi a:

- oneri tributari di qualsiasi natura;

- contributi previdenziali;

- contributi assistenziali;

- premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione degli oneri tributari ricomprende anche i versamenti delle ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate in qualità di sostituti d’imposta.

È però previsto che gli eventuali versamenti già effettuati dopo il 1° maggio e fino all’entrata in vigore del Decreto non potranno essere oggetto di rimborso.

La sospensione si applica, inoltre, ai versamenti, tributari e non, dovuti per:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

- atti di accertamento di natura sia fiscale sia previdenziale;

- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane;

- ingiunzioni e gli atti di accertamento relative alle entrate patrimoniali degli enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi emesse dagli enti territoriali o da loro affidatari.

I versamenti sospesi dovranno essere versati entro il 20 novembre 2023 in unica soluzione senza maggiorazione per interessi e sanzioni, mentre i termini di pagamento delle cartelle, degli avvisi e degli atti oggetto di sospensione, ripartiranno dal 1 settembre 2023.

Viene altresì stabilito, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione,

Sospensione degli adempimenti

Per il medesimo periodo, dal 1° maggio al 31 agosto, sono sospesi i termini per gli adempimenti tributari e relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Gli adempimenti sospesi a seguito delle disposizioni del presente decreto dovranno essere effettuati entro il 20 novembre 2023. Ovviamente non saranno applicate sanzioni per il differimento di tali adempimenti.

Altre disposizioni di proroga

Le disposizioni di proroga sopra citate si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione agli istituti di definizione agevolata che scadono tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023.

Inoltre per i soggetti interessati dal presente decreto sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (L. 197/2022, commi 231 – 252).

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

L’autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.

Arsea Comunica n. 90 del 03/06/2023

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