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DL lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, meglio noto come decreto lavoro, in vigore già dal 5 maggio. Come ogni decreto legge il provvedimento deve essere convertito in legge entro i successivi 60 giorni.

Ci soffermiamo qui su alcuni aspetti in materia di sicurezza sul lavoro atteso che il Decreto legge, all’articolo 14[i], introduce alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

L’art. 14 del decreto lavoro, a parziale modifica dell’art. 18 del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro, introduce in capo al datore di lavoro e ai dirigenti preposti l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la necessità.

Viene così esteso l'obbligo di sorveglianza sanitaria al di là delle fattispecie indicate dal D.Lgs. n. 81/2008 quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

Inoltre, con la sostituzione del comma 12 dell’art. 71, viene estesa ai privati la titolarità della funzione della verifica periodica successiva sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che gli stessi, abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico, rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività svolte.

 

Obblighi del medico competente

Il medico competente deve richiedere al lavoratore, per il rilascio del parere di idoneità in sede di visita per l’assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro.

Inoltre, in caso di grave impedimento del medico competente che ne precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

 

Arsea Comunica n. 83 del 16/05/2023

 



[i] a) all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  le  parole:  «presente decreto  legislativo.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei  rischi di cui all'articolo 28;»;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole:  «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e)  e'  inserita  la  seguente:  «e-bis)  in occasione delle visite di assunzione,  richiede  al  lavoratore  la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione  del  giudizio  di idoneita';»;

2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in  caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo  di  un  sostituto,  in  possesso  dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi  in materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa  di riferimento,  sia  da  parte  dei soggetti che  erogano  la  formazione,  sia  da  parte  dei  soggetti destinatari della stessa.»;

e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano  la  qualifica  di incaricati  di  pubblico  servizio  e  rispondono  direttamente  alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per  tutta la durata del noleggio o  della  concessione  dell'attrezzatura,  una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati  conformemente  alle disposizioni  del  presente  Titolo,  dei  soggetti  individuati  per l'utilizzo.»;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:  «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle  attrezzature  che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo  71,  comma  7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo  idoneo  e sicuro.»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».

 

 

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