Ci soffermiamo qui su alcuni aspetti in materia di sicurezza sul lavoro atteso che il Decreto legge, all’articolo 14[i], introduce alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
L’art. 14 del decreto lavoro, a parziale modifica dell’art. 18 del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro, introduce in capo al datore di lavoro e ai dirigenti preposti l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la necessità.
Viene così esteso l'obbligo di sorveglianza sanitaria al di là delle fattispecie indicate dal D.Lgs. n. 81/2008 quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.
Inoltre, con la sostituzione del comma 12 dell’art. 71, viene estesa ai privati la titolarità della funzione della verifica periodica successiva sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che gli stessi, abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico, rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività svolte.
Obblighi del medico competente
Il medico competente deve richiedere al lavoratore, per il rilascio del parere di idoneità in sede di visita per l’assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro.
Inoltre, in caso di grave impedimento del medico competente che ne precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.
Arsea Comunica n. 83 del 16/05/2023
[i] a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»;
b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
c) all'articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita';»;
2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;
g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».
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