Gli enti sportivi nell’organizzare le attività devono individuare istruttori/educatori sportivi qualificati per arginare il rischio di rispondere di risarcimento danni in qualità di padroni/committenti di collaboratori che abbiano causato, anche per comportamento negligente, danni agli atleti. Esiste però una norma che impone che gli istruttori siano in possesso di determinate qualifiche?
La normativa nazionale
La riforma dell’ordinamento sportivo ha valorizzato i chinesiologi ma non ha previsto l’obbligo generalizzato di avvalersi di laureati in scienze motorie o diplomati ISEF.
Con il correttivo al Decreto Legislativo 36/2021[i] è stata ulteriormente limitata la casistica delle attività che richiedono il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina: in origine l’esonero era previsto con esclusivo riferimento alle attività agonistiche disciplinate dagli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, con il correttivo riguarda tutte le attività disciplinate dagli organismi sportivi.
La formulazione della norma non appare però di chiarissima lettura.
Se si tratta di ambito esterno a quello dell’ordinamento sportivo non si comprende il riferimento agli istruttori di specifica disciplina atteso che si tratta di persone in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.
Nel settore della danza non sportiva diventa inoltre obbligatorio – con il correttivo – avvalersi del coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina ma forse non si tratta dei profili più idonei allo scopo.
Bisogna in ogni caso segnalare leggi speciali che sono intervenute per affermare l’obbligo di possedere determinate qualifiche con riferimento a:
1) maestri di sci (ex Lege 81/1991),
2) istruttori di vela (ex art. 49 quinquies e sexies del D.Lgs. 229/2017 in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/01/2018),
3) guide alpine nonché figure affini (Legge 2 gennaio 1989, n. 6) le cui attività professionali sono subordinate alla iscrizione in appositi albi professionali.
Nell’ambito della professione protetta dell’accompagnatore turistico vengono inoltre ricomprese – da alcune leggi regionali – figure professionali che interessano anche il mondo dell’associazionismo sportivo come le guide che promuovono il cicloturismo, il turismo acquatico e subacqueo e l’equiturismo.
Novità erano inoltre previste per le scuole di danza, attraverso i Decreti attuativi che dovevano essere emanati entro il 2018 in virtù del Codice dello spettacolo adottato con la Legge 22/11/2017, n. 175 ma ad oggi non risultano approvati.
La normativa regionale
Le Regioni possono intervenire in materia prevedendo che l’esercizio delle attività sia subordinato a determinati percorsi formativi, mentre non è rimessa alla loro potestà normativa la definizione di figure professionali, trattandosi di materia di esclusiva competenza dello Stato.
In Sicilia, per esempio, l’attività sportiva deve esser organizzata sotto la direzione di soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie o sotto la guida di istruttori specifici per disciplina, intendendo tali quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale vincolo le attività di educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero e le attività sportive svolte in ambito professionistico disciplinate dal CONI e dal CIP (ex Legge regionale Sicilia del 29/12/2014 n. 29).
La Regione Emilia Romagna ha previsto che i corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato (diplomato ISEF, laureato in scienze motorie o con titoli di studio equipollenti) o di un istruttore di specifica disciplina (qualificato in base ai regolamenti dell’organismo sportivo nel cui ambito opera) con esonero solo per le attività agonistiche (ex art. 11 Legge regionale Emilia-Romagna del 31/05/2017 n. 8).
In Piemonte per l'esercizio delle attività per il miglioramento dell'efficienza fisica, qualora venga prestato un servizio al pubblico dietro pagamento di corrispettivo a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, il soggetto organizzatore deve avvalersi di almeno un istruttore qualificato (diplomati ISEF, laureati in scienze motorie e che abbiano effettuato il corso integrativo regionale) o di istruttori qualificati di specifica disciplina (istruttori in possesso della qualifica rilasciata dalle FSN, dalle DSA o dagli EPS) per l'esercizio della singola attività (ex art. 9 Legge regionale Piemonte del 01/10/2020 n. 23).
Le disposizioni degli organismi sportivi
Una novità importante era stata introdotta dal Regolamento sul Registro CONI, adottato con Delibera del Consiglio Nazionale del 18/7/2017 n. 1574. Tale Regolamento prevede – a partire dal 2019 - l’obbligo per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI di indicare il tecnico responsabile di ogni attività didattica organizzata, intendendo tali “i corsi di avviamento allo sport organizzati dall’associazione/società se espressamente autorizzati dall’organismo sportivo di affiliazione”.
Non si riscontra analoga disposizione nel Regolamento sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
E’ in ogni caso fatta salva la disciplina contenuta nei Regolamenti sulla formazione adottati dai singoli organismi sportivi riconosciuti dal CONI.
Questi Regolamenti ovviamente possono vincolare esclusivamente i rispettivi tesserati e affiliati per cui gli attestati rilasciati hanno valore solo per gli enti sportivi affiliati all’organismo sportivo che ha rilasciato il titolo formativo. Nulla osta però a che il Regolamento riconosca percorsi formativi realizzati anche da altri organismi sportivi o riconosca come valida la laurea in scienze motorie: tale soluzione resta nella valutazione discrezionale dell’Ente.
Per concludere…
Con riferimento ad alcune discipline sportive è lo Stato a prevedere i percorsi qualificanti degli istruttori e allenatori sportivi.
Negli altri casi è necessario verificare quanto previsto dalla normativa regionale.
Anche nei casi in cui nulla sia previsto dalla normativa regionale, è necessario verificare quanto previsto dal regolamento dell’organismo sportivo affiliante.
Arsea Comunica n. 73 del 14/4/2023
Art. 42 del DLgs 36/2021 originario |
Art. 42 del DLgs 36/2021 dopo il correttivo adottato con il DLgs 5 ottobre 2022, n. 163. |
1. I corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. |
1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. |
2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n.88, recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano. |
2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano. Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41. |
3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP. |
3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP. |
4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: a) le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP; b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie. |
4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP; b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie. |
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. |
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. |
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