Gli enti senza scopo di lucro non commerciali – siano, o meno, enti del terzo settore – possono svolgere attività di raccolta fondi, intendendo tale quel complesso di attività ed iniziative dirette a finanziare le proprie attività di interesse generale, anche “attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”, per utilizzare la definizione fornita dal codice del terzo settore.
Troviamo una prima agevolazione all’attività di raccolta fondi nel Decreto Legislativo 460/1997 ai sensi del quale "Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali (…) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione” e tali attività, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo. Analoga agevolazione in merito alle imposte dirette e all’imposta sugli intrattenimenti è prevista dal Codice del terzo settore.
Il concetto di raccolta fondi, per quanto concerne i riflessi fiscali, è quindi legato a quanto versato a fronte dell’offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori anche se lo spirito che accompagna la campagna non è di tipo sinallagmatico, ossia l’importo previsto non è quantificato in ragione del valore economico del bene.
La mera sollecitazione di fondi attraverso campagne dirette a ricevere erogazioni liberali, che siano esse effettuate attraverso la cassetta delle offerte o attraverso bonifici bancari, non solleva invece alcuna problematica in capo al beneficiario fatta salva la necessità, in capo agli enti del terzo settore, di rispettare le linee guida in materia di raccolta fondi (sul tema si rinvia ad Arsea Comunica n. 85 del 19/6/2022).
La raccolta è pubblica e pertanto i destinatari non sono gli associati ma la collettività.
La raccolta deve essere organizzata nell’ambito di un evento di celebrazione, sensibilizzazione o ricorrenza che viene scelto, in assoluta autonomia e discrezionalità, dall’ente non commerciale.
La raccolta è fiscalmente agevolata solo se occasionale. Sulla nozione di attività occasionale attendiamo dal 1997 un decreto che avrebbe dovuto chiarire il concetto ma sicuramente si configura come occasionale lo svolgimento di due attività di raccolta fondi all’anno, a condizione che anche la relativa durata non si protragga nel tempo.
Della singola attività di raccolta fondi deve essere poi curata una rendicontazione accompagnata da una relazione illustrativa che dovrà essere approvata unitamente al bilancio di esercizio e, per gli enti del terzo settore, essere anche depositata sul portale del Registro unico nazionale del terzo settore. Le linee guida alla raccolta fondi propongono uno schema di rendicontazione.
Per maggiori informazioni rinviamo alla nostra guida “RACCOLTA FONDI: ISTRUZIONI PER L’USO”.
Arsea Comunica n. 72 del 11/4/2023
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