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Lavoro sportivo: l’audizione del presidente del CONI

Mercoledì primo marzo è stato audito il presidente del CONI, Giovanni Malagò, dalle Commissioni riunite Cultura e Lavoro nell’ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo.

Si sintetizzano qui i contenuti dell’intervento con note a margine, rinviando per un esame esaustivo alla registrazione dell’intervento su https://webtv.camera.it/evento/21860

Giovanni Malagò ritiene che non sia più procrastinabile la riforma del lavoro sportivo perché siano riconosciuti i diritti dei lavoratori ma al contempo considera il testo del decreto legislativo 36/2021 influenzato da spinte demagogiche, populistiche e da scelte non ponderate, affermando la necessità di coniugare la tutela dei diritti dei lavoratori con la sostenibilità economica e finanziaria delle organizzazioni sportive, soprattutto nel momento congiunturale che stiamo vivendo, seppur riconosca che il correttivo abbia avuto un effetto positivo rispetto a tali aspetti.

Lamenta però la circostanza che nessuno abbia fornito i dati dell’impatto economico della riforma e questo aumenta la preoccupazione: sarebbe necessario prevedere ammortizzatori finanziari per minimizzare l’effetto della riforma, come affermato dal Ministro Abodi, attraverso una defiscalizzazione degli oneri sociali.

Non condivide inoltre la scelta del legislatore di definire lo sport come “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”, ritenendola troppo generica. Bisogna però ricordare che la definizione è di matrice comunitaria essendo analoga a quella adottata dal Consiglio d’Europa che qualifica come sport “qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli”, con la differenza che il nostro ordinamento richiede che lo sport si fondi sul rispetto di regole per cui si parla di attività non spontanea.

A parere di Malagò bisogna partire dalla definizione di attività sportive per evitare che chi in realtà svolge attività commerciali possa accedere al sistema di agevolazioni riconosciute al mondo sportivo e ritiene tale solo le discipline espressamente riconosciute dal CIO, dal comitato paralimpico e dal CONI, da cui la necessità che il riconoscimento delle organizzazioni sportive rimanga in capo al CONI.

Ritiene opportuna una diversa qualificazione del rapporto di lavoro sportivo.

Il Decreto Legislativo contempla le diverse tipologie, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prestazione professionale, lavoro dipendente ma secondo Malagò sarebbe opportuno riconoscere esclusivamente il lavoro subordinato ma applicando le aliquote contributive della gestione separata INPS previste per le collaborazioni coordinate e continuative.

Ritiene necessario prevedere che è lavoratore sportivo chi svolge attività direttamente connesse all’attività sportive come definite con decreto del ministero del lavoro, sentito il CONI, il CIP e l’autorità di Governo in materia di sport senza lasciare questa definizione in capo agli organismi sportivi affilianti.

Bisognerebbe riportare i gettoni di simbolico importo nell’ambito dei redditi diversi con determinate soglie massime e semplificare la gestione dei premi.

Afferma che i dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 25, comma 6, del DLgs 36/2021, sarebbero impossibilitati a svolgere dell’attività. In realtà il problema – in termini di divieto – si pone per i dipendenti delle forze dell’ordine mentre per gli altri dipendenti pubblici si renderà necessario acquisire la preventiva autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Segnala inoltre come l’art. 12 della 91/1981 viene abrogato: tale norma prevede che “Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e princìpi da questo approvati.” Ne consegue che i provvedimenti che le federazioni adotteranno saranno privi della necessaria copertura legislativa con conseguente rischio di inottemperanza.

 

Arsea Comunica n. 47 del 6/03/2023

 

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