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FAQ 4 ETS – Chi decide cosa in una associazione?

Dipende dal tipo di associazione e dalle scelte statutarie.

Le associazioni che accedono alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo devono rispettare i vincoli contemplati dall’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi per cui devono garantire all’assemblea degli associati di:

a) l’approvazione delle modificazioni dello statuto;

b) l’approvazione dei regolamenti;

c) la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nel rispetto del principio di libera eleggibilità;

d) l’approvazione del bilancio;

nel rispetto del principio di sovranità dell'assemblea.

Per quanto concerne nello specifico gli enti del terzo settore, è sempre necessario verificare quanto previsto in statuto ma in ogni caso il Codice del terzo settore demanda all’assemblea degli associati le seguenti decisioni come materie di competenza esclusiva:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali. Sono organi sociali l’organo amministrativo, eventualmente l’organo di controllo e tutti gli altri organi contemplati dallo statuto;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale (nei casi previsti dalla legge o su propria iniziativa) ed il bilancio preventivo (se previsto dallo statuto o se valutato opportuno dall’organo amministrativo o dall’assemblea degli associati);

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima assemblea;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, con il quorum necessariamente rafforzato dell’assemblea straordinaria salva diversa indicazione normativa;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il quorum necessariamente rafforzato dell’assemblea straordinaria;

oltre a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

A queste competenze se ne possono pertanto aggiungere altre all’interno dello statuto come la delibera in merito all'acquisto di beni/servizi eventualmente se di valore superiore ad un importo indicato. In assenza di tale indicazione, la competenza è dell'organo amministrativo che dovrà eventualmente operare nei limiti del bilancio preventivo, se approvato, e, in ogni caso, con la diligenza del buon padre di famiglia.

 

Arsea Comunica n. 34 del 14/2/2023

 

 

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