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Legge di Bilancio 2023: le possibilità offerte per regolarizzare i rapporti con il fisco

Proseguiamo l’esame della legge n. 197 del 2022 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" soffermandoci sulle opportunità fornite ai contribuenti, e quindi anche agli enti non commerciali, per regolarizzare errori commessi nelle predisposizioni delle dichiarazioni fiscali o per arrivare ad una chiusura agevolata delle controversie in essere.

Nella presente nota proponiamo una sintetica panoramica delle possibili azioni per consentire ai dirigenti associativi di valutarne l’opportunità di adozione, riproponendoci di ritornare nel dettaglio delle singole previsioni normative con prossime comunicazioni.

Controlli automatizzati (commi 153-154)

Viene data la possibilità di definire, in modo agevolato, le somme richieste dall’Agenzia delle entrate a seguito dell’emissione del c.d. “Avviso Bonario”, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni dal 2019 al 2021.

Condizione per l’utilizzo dell’agevolazione è che il termine del pagamento non sia ancora scaduto al 1/1/2023, ove l’avviso sia stato consegnato nel corso dell’esercizio 2022, mentre l’utilizzo dell’agevolazione è sempre consentito nel caso in cui la consegna dell’avviso all’associazione sia avvenuta oltre tale data.

L’agevolazione consiste nell’abbattimento delle sanzioni al 3%, ma senza riduzione delle imposte e degli interessi richiesti.

Le sanzioni ridotte al 3% si applicano anche alle rateizzazioni in corso al 01/01/2023 in relazione ad avvisi derivanti da controlli automatizzati da applicarsi alle rate non ancora scadute al 01/01/2023. L’agevolazione, in questo caso, si applica a tutte le rateazioni in corso derivanti da controlli automatizzati riferite a qualsiasi periodo d’imposta.

Irregolarità formali (commi 166 - 173)

Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Le irregolarità sanabili sono, tendenzialmente, quelle la cui sanzione è prevista entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, NON riproporzionandosi all’imposta.

Alcuni esempi delle irregolarità sanabili:

- dichiarazioni presentate su modelli non conformi;

- omessa o irregolare presentazione LIPE o elenchi Intrastat;

- omessa o irregolare presentazione delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività;

- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale in presenza di comportamento concludente (vedi opzione L. 398/91);

- mancata iscrizione al VIES.

Sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, per le quali il legislatore ha previsto l’istituto della “remissione in bonis” per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. (Vedi Modello EAS o autodichiarazione legale rappresentante per la sussistenza dei requisiti di accesso al 5x1000).

Ravvedimento speciale (commi da 174 a 178)

Riguarda la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni regolarmente presentate con un meccanismo di ravvedimento più vantaggioso rispetto a quello ordinario. Le dichiarazioni a cui si può applicare il ravvedimento speciale sono quelle presentate per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 e precedenti.

L’agevolazione prevede la possibilità di ridurre le sanzioni applicabili ad 1/18 del minimo edittale.

La condizione è che la violazione non deve essere già stata contestata alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

La rimozione delle irregolarità o omissione deve avvenire entro il 31/03/2023.

Adesione agevolata atti di accertamento (commi da 179 a 185)

La riduzione della sanzione ad 1/18 del minimo edittale è prevista anche nel caso di violazioni relative a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate per accertamenti con adesione relativi a:

- PVC consegnati entro il 31/03/2023, nonché avvisi di accertamento e di rettifica e di liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili al 01/01/2023;

- avvisi di accertamento e di rettifica e di liquidazione non impugnati ed impugnabili entro il 01/01/2023 o notificati entro il 31/3/2023;

- Inviti al contraddittorio notificati entro il 31/03/2023.

La condizione posta è che l’adesione all’accertamento non deve risultare perfezionata all’1/1/2023 tramite il versamento delle somme dovute o della prima rata.

Liti pendenti (commi da 186 a 205)

La norma agevolativa si applica alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate, dei Monopoli o delle Dogane, pendenti in ogni grado di giudizio alla data del 01/01/2023 e prevede la possibilità di chiudere la lite con il pagamento di un percentuale delle sole imposte oggetto della controversia, con esclusione di interessi e sanzioni. La percentuale dell’imposta da versare dipende dal grado di giudizio in cui è pendente la controversia e dall’esito degli eventuali gradi di giudizio già conclusi.

Per accedere alla agevolazione sarà necessario presentare apposita domanda.

La condizione per accedere alla definizione agevolata è che il ricorso in I grado sia stato notificato entro il 01/01/2023 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.

Conciliazione agevolata (commi da 206 a 2012)

In alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti le controversie pendenti in I e II grado di giudizio al 01/01/2023 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate possono essere definite, entro il 30/06/2023, con accordo conciliativo con Agenzia delle Entrate.

All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo di legge.

In caso di accordo gli importi dovuti (in unica rata o la prima rata) devono essere versati entro 20 gg dalla sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

Definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione (commi 231 – 252)

Si tratta della c.d. “rottamazione delle cartelle esattoriali” affidate all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1/1/2000 ed il 30/06/2022. Per accedere alla definizione dei carichi è necessaria la presentazione di un’apposita domanda all’agente della riscossione entro il 30/06/2023 e contestuale pagamento degli importi dovuti (in unica soluzione o a rate).

Con tale procedura il contribuente l’associazione beneficerà dell’abbattimento:

- delle sanzioni e degli interessi;

- degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive;

- dell’aggio in favore dell’agente della riscossione.

Arsea comunica n. 33 del 13/02/2023.

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