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FAQ 9 - Quali implicazioni presenta il noleggiare a terzi l’impianto sportivo che gestiamo?

La valorizzazione degli impianti sportivi rappresenta sicuramente un aspetto fondamentale per garantire la massima diffusione della pratica sportiva ma l’attività di noleggio come si qualifica in termini di attività e di riflessi fiscali?

Il noleggio è sempre stato qualificato come attività fiscalmente rilevante da assoggettare ad IVA. Fa eccezione la concessione dell’impianto sportivo ad altra ASD/SSD affiliata al medesimo organismo sportivo o ad una Federazione sportiva nazionale se entrambe le organizzazioni sono affiliate a Federazioni sportive nazionali.

L’eccezione è legata all’applicazione dell’articolo 148 del TUIR al cui interno è previsto che non si considerano commerciali i corrispettivi specifici versati anche da associazioni, aderenti al medesimo ente…, per attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali.

L’Agenzia delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia, interpellata sul tema nell’ambito del tavolo di confronto con il CONI, aveva poi evidenziato che “Nel caso in esame occorre chiedersi, quindi, se la concessione della palestra/centro sportivo ad altra ASD (affiliata alla stessa Federazione) possa effettivamente considerarsi attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali. In merito potranno assumere rilievo valutazioni di fatto (attività svolta, modalità di affitto/noleggio, entità del canone, etc) da farsi in relazione al caso concreto, dovendosi escludere la possibilità di sottrarre ad imposizione i compensi per prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.”

È quindi possibile applicare l’agevolazione a condizione che la concessione dell’impianto sportivo sia concepita in un’ottica di contribuzione alla spesa di gestione e non di sfruttamento commerciale degli spazi.

Ci si chiede se con la riforma dell’ordinamento sportivo si potrà ancora applicare tale agevolazione.

Il Decreto Legislativo 36/2021 ha infatti previsto che “1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1”.

Ne consegue che secondo il legislatore i proventi derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportive sono legati ad attività diverse da quelle istituzionali, ossia l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Non essendo più possibile farla rientrare tra gli scopi istituzionali, si ritiene che decada la possibilità di applicare l’agevolazione di cui al citato articolo 148 del TUIR. Sarebbe opportuno un chiarimento di prassi sul punto perché l’entrata in vigore del Decreto legislativo 36/2021 porterebbe a ritenere impossibile applicare l’agevolazione fiscale dal primo luglio 2023.

C’è un altro aspetto delicato che bisogna evidenziare. Le organizzazioni sportive potranno svolgere attività diverse da quelle istituzionali solo se secondarie secondo criteri che devono essere ancora definiti. Fortunatamente il correttivo al decreto legislativo 36/2021 ha espressamente escluso che i ricavi derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo debbano essere computati ai fini del rapporto tra attività istituzionali e attività diverse ma non è stato chiarito se questo principio valga anche nel caso in cui l’organizzazione sportiva sia un ente del terzo settore atteso che agli ETS sportivi si applicano le disposizioni di cui al DLgs 36/2021 “limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”. Da una interpretazione letterale si rischia di affermare che una associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale che gestisce un impianto sportivo debba invece sempre computare i ricavi da noleggio impianto sportivo come attività diverse che complessivamente non devono essere superiori al 30% del totale dei ricavi o al 66% delle spese complessive, oneri figurativi inclusi.

Ci si chiede poi se le valutazioni sopra effettuate valgano anche quando ad utilizzare l’impianto sportivo sia direttamente l’associato del sodalizio. Immaginiamo il socio che dopo aver frequentato la scuola tennis decida di continuare gli allenamenti con altri compagni di tennis e quindi richieda l’utilizzo del campo di tennis. È attività diversa da quella sportiva? È da assoggettare a tassazione?

Si auspica un intervento normativo o interpretativo che risolva tali dubbi.  

Per approfondire i temi della riforma dell’ordinamento sportivo rinviamo alle seguenti circolari pubblicate sul sito www.arseasrl.it

Arsea Comunica n. 2 del 4/1/2023 – La Riforma dell’ordinamento sportivo e le collaborazioni coordinate e continuative sportive

Arsea Comunica n. 4 del 4/1/2023 - La Riforma dell’ordinamento sportivo: le collaborazioni autonome occasionali in ambito sportivo

Arsea Comunica n. 179 del 30/12/2022 - Lo stato dell’arte della riforma dell’ordinamento sportivo

Arsea Comunica n. 165 del 16/12/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo e riconoscimento ai fini sportivi.

Arsea Comunica n. 168 del 16/12/2022 - La riforma dell’ordinamento sportivo ed il modello 231/2001.

Arsea Comunica n. 161 del 5/12/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo e società sportive dilettantistiche

Arsea comunica n. 155 del 3/12/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo e assenza di scopo di lucro.

Arsea Comunica n. 153 del 2/12/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo: il caso delle associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale

Arsea Comunica n. 151 del 30/11/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo: gli enti sportivi e lo statuto dell’associazione sportiva dilettantistica

Arsea Comunica n. 149 del 29/11/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo: quali sono gli enti sportivi?

ed ai futuri contributi di riflessione.

Arsea Comunica n.21  del 16/1/2023

 

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