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FAQ 5 - Per svolgere l’attività di istruttore all’interno di una ASD/SSD è necessario essere in possesso di abilitazioni?

Bisogna valutare i seguenti aspetti:

a) norme speciali,

b) norme generali,

c) vincoli dettati dall’organismo sportivo affiliante.

d) responsabilità dell’organizzatore.

Per quanto concerne le norme speciali sono previste con riferimento ai maestri di sci (ex Lege 81/1991), gli istruttori di vela (ex art. 49 quinquies e sexies del D.Lgs. 229/2017 in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/01/2018) e le guide alpine nonché figure affini (Legge 2 gennaio 1989, n. 6) le cui attività professionali sono subordinate alla iscrizione in appositi albi professionali. Nell’ambito della professione protetta dell’accompagnatore turistico vengono inoltre ricomprese – da alcune leggi regionali – figure professionali che interessano anche il mondo dell’associazionismo sportivo come le guide che promuovono il cicloturismo, il turismo acquatico e subacqueo e l’equiturismo. Novità erano inoltre previste per le scuole di danza, attraverso i Decreti attuativi che dovevano essere emanati entro il 2018 in virtù del Codice dello spettacolo adottato con la Legge 22/11/2017, n. 175 ma ad oggi non risultano approvati.

Per quanto concerne le norme di carattere generale, il correttivo al decreto legislativo 36/2021 ha introdotto significative novità per cui il testo oggi consolidato prevede che

«Art. 42 (Assistenza nelle attività motorie e sportive).

1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.

Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.

2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n.88, recante Provvedimenti per l'educazione  fisica, o la laurea in scienze motorie di cui  al  decreto  legislativo  8  maggio 1998,  n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà  e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  oppure  titoli  di  studio  equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b)  le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).»

Ci si interroga in merito alla portata della disposizione atteso che l’obbligo di avvalersi del coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina quando si realizzano corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi anche nella forma di quote di partecipazione non è previsto per le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP. Originariamente l’esonero era previsto con riferimento alle sole attività agonistiche ma con il correttivo è stato eliminato il riferimento a tali attività e quindi di fatto sono esonerate dall’obbligo sempre e comunque le organizzazioni sportive.

Anche in assenza di un obbligo normativo in merito alla circostanza che l’attività sia coordinata e/o diretta da istruttori qualificati, tale obbligo può essere previsto dal Regolamento dell’organismo sportivo affiliante anche a tutela dei praticanti l’attività sportiva e degli stessi dirigenti della stessa associazione che restano responsabili della individuazione di persone qualificate nello svolgimento di attività che hanno importanti ripercussioni, nel bene e nel male, sulla salute dei praticanti.

Sul tema si auspicano chiarimenti: la relazione illustrativa al decreto correttivo non motiva la scelta operata e bisogna valutare se restano in vigore in ogni caso i vincoli previsti dalle leggi regionali in materia.

Per approfondire i temi della riforma dell’ordinamento sportivo rinviamo alle seguenti circolari pubblicate sul sito www.arseasrl.it

Arsea Comunica n. 2 del 4/1/2023 – La Riforma dell’ordinamento sportivo e le collaborazioni coordinate e continuative sportive

Arsea Comunica n. 4 del 4/1/2023 - La Riforma dell’ordinamento sportivo: le collaborazioni autonome occasionali in ambito sportivo

Arsea Comunica n. 179 del 30/12/2022 - Lo stato dell’arte della riforma dell’ordinamento sportivo

Arsea Comunica n. 165 del 16/12/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo e riconoscimento ai fini sportivi.

Arsea Comunica n. 168 del 16/12/2022 - La riforma dell’ordinamento sportivo ed il modello 231/2001.

Arsea Comunica n. 161 del 5/12/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo e società sportive dilettantistiche

Arsea comunica n. 155 del 3/12/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo e assenza di scopo di lucro.

Arsea Comunica n. 153 del 2/12/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo: il caso delle associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale

Arsea Comunica n. 151 del 30/11/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo: gli enti sportivi e lo statuto dell’associazione sportiva dilettantistica

Arsea Comunica n. 149 del 29/11/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo: quali sono gli enti sportivi?

ed ai futuri contributi di riflessione.

Arsea Comunica n. 17 del 13/1/2023

 

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