La risposta spontanea – considerato che dal nostro osservatorio si tratta di collaborazione saltuarie, gestite in assoluta autonomia e con compensi contenuti – dovrebbe essere la collaborazione di natura autonoma occasionale mentre è espressamente esclusa la possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali (anche noti come PRESTO) con riferimento alle collaborazioni sportive.
Sul punto si ritiene però che sarebbe necessario un intervento correttivo del Decreto legislativo 36/2021 o un intervento di chiarimento ministeriale.
Il dubbio in merito alla possibilità di ricorrere alle collaborazioni autonome occasionali è legato a due aspetti, ossia:
1) alla modifica apportata all’articolo 35 del DLgs 36/2021 dal relativo decreto correttivo che omette tra le collaborazioni dei lavoratori sportivi proprio le prestazioni autonome occasionali: scelta consapevole o refuso?
2) alla circostanza che siamo privi di una definizione di occasionalità per cui definire dei parametri temporali potrebbe tutelare le parti.
Si evidenzia che il lavoro sportivo nella forma della collaborazione autonoma occasionale garantirebbe non solo il beneficio delle agevolazioni previdenziali (nessun contributo per importi inferiori a 5.000 euro annui) e fiscali (nessuna ritenuta) previste per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, ma anche l’esonero dell’onere assicurativo (l’INAIL è espressamente prevista per collaboratori coordinati e continuativi e dipendenti e in ogni caso il collaboratore sarebbe tutelato dalla polizza assicurativa obbligatoria) e dalla comunicazione preventiva (non richiesta per i lavoratori autonomi occasionali delle ASD/SSD e in ogni caso non dovuta con riferimento ai lavoratori sportivi che non superano complessivamente i 5.000 euro).
Per quanto concerne il primo dubbio - legato ai motivi che hanno determinato la soppressione del riferimento al lavoro autonomo occasionale dal testo del decreto legislativo 36/2021 in sede di correttivo - sono pervenute indicazioni in merito alla circostanza che la omissione era dettata esclusivamente dalla circostanza che il lavoro autonomo occasionale doveva intendersi ricompreso nel riferimento al lavoro autonomo tout court. Questo tranquillizza rispetto al ricorso all'istituto.Per approfondire i temi della riforma dell’ordinamento sportivo rinviamo alle seguenti circolari pubblicate sul sito www.arseasrl.it
Arsea Comunica n. 2 del 4/1/2023 – La Riforma dell’ordinamento sportivo e le collaborazioni coordinate e continuative sportive
Arsea Comunica n. 4 del 4/1/2023 - La Riforma dell’ordinamento sportivo: le collaborazioni autonome occasionali in ambito sportivo
Arsea Comunica n. 179 del 30/12/2022 - Lo stato dell’arte della riforma dell’ordinamento sportivo
Arsea Comunica n. 165 del 16/12/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo e riconoscimento ai fini sportivi.
Arsea Comunica n. 168 del 16/12/2022 - La riforma dell’ordinamento sportivo ed il modello 231/2001.
Arsea Comunica n. 161 del 5/12/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo e società sportive dilettantistiche
Arsea comunica n. 155 del 3/12/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo e assenza di scopo di lucro.
Arsea Comunica n. 153 del 2/12/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo: il caso delle associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale
Arsea Comunica n. 151 del 30/11/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo: gli enti sportivi e lo statuto dell’associazione sportiva dilettantistica
Arsea Comunica n. 149 del 29/11/2022 - Riforma dell’ordinamento sportivo: quali sono gli enti sportivi?
ed ai futuri contributi di riflessione.
Arsea Comunica n. 16 del 13/1/2023
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