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La legge di bilancio e la gestione dei contanti

Proseguiamo l’esame della legge n. 197 del 2022 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" soffermandoci sull’art. 1, comma 384 che ha modificato i limiti all’utilizzo del denaro contante.

Dal 1° gennaio, il trasferimento di contante in favore di soggetti diversi può essere effettuato se non superiore a 4.999,99 euro.

Il provvedimento parla di soglia che si applica ai trasferimenti di denaro tra “soggetti diversi”; pertanto il limite non vale per i trasferimenti in contante sul proprio conto corrente, ovvero prelievi e versamenti. È invece rimasto invariato il limite fissato in 1.000,00 euro per gli assegni bancari e circolari, che devono recare l’indicazione completa del beneficiario e la clausola di intrasferibilità.

Si ricorda però che:

1) il pagamento dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi deve avvenire con modalità tracciabile. Nella lettera di accompagnamento del provvedimento (legge n. 205/2017) si legge testualmente che "la ratio della disciplina, è chiaramente volta a contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, "sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione […], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare […] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare". Tale obbligo non si estende ai rimborsi spese sostenuti dai collaboratori (in tal senso Ispettorato nazionale del lavoro nota n. 4538 del 22.5.2018 e nota n. 6201 del 16 luglio 2018) non trattandosi di elementi della retribuzione. Per i datori di lavoro o i committenti che violano la disposizione sulla corresponsione della retribuzione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 euro a 5.000 euro;

2) l’articolo 25 della Legge 133/1999 prevede un regime speciale per le organizzazioni sportive atteso che “5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”. In questo caso, pertanto, il limite all’utilizzo del contante resta di 1.000 euro.

La scelta di effettuare le transazioni con modalità tracciabili potrebbe infine agevolare la corretta tenuta contabile del sodalizio, potendo l’ente beneficiare attraverso l’estratto conto di fatto della sua prima nota.

 

Arsea Comunica n. 11 del 11/1/2023

 

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