Con decreto del 13 dicembre 2022 del Ministro dell’Economia e delle finanze è stata fissata al 5%, in ragione d’anno, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile dal precedente 1,25%.
L’INPS, con la circolare n° 2 del 4/1/2023, ha analizzato i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Nel 2023 saranno, pertanto, più salate le sanzioni dovute sui contributi previdenziali versati in ritardo da imprese e lavoratori e gli interessi sulle pensioni, prestazioni ed indennità corrisposte dall'Inps ai diretti interessati in ritardo rispetto alla prima data utile di decorrenza.
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002).
Le sanzioni civili si applicano per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Nello specifico, il tasso di interesse legale viene utilizzato ai fini del calcolo delle sanzioni civili per l’ipotesi di riduzione dell’importo, disciplinata dall’articolo 116 della legge n. 388/2000.
Le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale in vigore in alcuni casi specifici:
• aziende sottoposte a procedure concorsuali;
• aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
• crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
• fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
• enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro;
• oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo.
A questo proposito, l’INPS precisa che l’applicazione di tale previsione è subordinata al pagamento integrale dei contributi dovuti. La nuova misura del 5 per cento si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
La misura del 5 per cento di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Arsea Comunica n. 5 del 4/1/2023
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