Si evidenziano qui di seguito anche altre disposizioni di interesse per il mondo sportivo.
1. Lavoro sportivo: quando entra in vigore?
Le novità in materia di lavoro sportivo – con i nuovi inquadramenti e le agevolazioni fiscali e previdenziali – saranno operative dal primo luglio 2023. Fino ad allora sarà pertanto ancora possibile ricorrere all’istituto del c.d. compenso sportivo, sempre a condizione che il reddito non sia conseguito “nell'esercizio di arti e professioni o (…) in relazione alla qualità di lavoratore dipendente” come previsto dall’art.67 del testo unico delle imposte sui redditi, pena la possibile contestazione della natura del rapporto.
Fa eccezione la disposizione sul vincolo sportivo la cui operatività era prevista al 31 luglio 2023 ma che viene indicata oggi nel primo luglio.
La disposizione, alla cui lettura integrale[ii] si rinvia, non è di chiarissima interpretazione ma da una prima lettura sembra che:
1) dal primo luglio non può essere prevista la clausola con riferimento ai nuovi tesseramenti;
2) se dal primo luglio rinnovo un tesseramento, quindi in continuità con il precedente, il vincolo comunque è prorogato fino al 31 dicembre 2023;
3) se il tesseramento non deve essere rinnovato tra il primo luglio ed il 31 dicembre, resto soggetto al vincolo finché non procedo, nel 2024 ad un nuovo tesseramento.
Sarebbe auspicabile un chiarimento sul punto.
2. Istituto per il credito sportivo
Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2023, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto
3. Proroga delle concessioni degli impianti sportivi
Il provvedimento prevede che per sostenere le ASD/SSD colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, siano prorogate al 31 dicembre 2024, le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, questo per consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate. Sono espressamente fatte salve le disposizioni relative alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
4. Sport e salute: gestione dei fondi
La società Sport e salute S.p.A. è autorizzata in via eccezionale a trattenere le somme ad essa trasferite in forza dell’art. 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario.
Arsea Comunica n. 178 del 30/12/2022
[i][i] Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in GU n.303 del 29-12-2022
[ii] Art. 31 - Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
Disposizione previgente |
Disposizione vigente |
1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 31 luglio 2023. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito. |
1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo, il vincolo sportivo si intende abolito. |
2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilettantistica[, amatoriale o giovanile] ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività [giovanile] ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività [amatoriale o giovanile] ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. |
2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilettantistica[, amatoriale o giovanile] ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività [giovanile] ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività [amatoriale o giovanile] ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione |
3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. |
3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. |
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