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Erogazioni liberali dirette ad un consorzio – impresa sociale: quale regime fiscale?

L’Agenzia delle Entrate, interpellata da un consorzio (senza rilevanza esterna) impresa sociale, fornisce in merito la risposta n. 593 del 19/12/2022 alla luce di quanto disposto dal Codice del terzo settore.

Le agevolazioni fiscali ai donatori sono disciplinate dall’articolo 83 del medesimo CTS ai sensi del quale «Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato» (cfr. comma 1);

«Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare» (cfr. comma 2).

In base al successivo comma 3, le disposizioni relative alle detrazioni e alle deduzioni si applicano a condizione che le liberalità siano utilizzate in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del CTS, ai sensi del quale «1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».

Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione prevista dall'articolo 83 si applica, ai sensi del comma 1, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS di cui all'articolo 82, comma 1, ovvero a tutti gli Enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'articolo 45 dello stesso CTS (di seguito RUNTS), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Poiché l’istante è una impresa sociale costituita nella forma di ''consorzio volontario'', non avente la forma di società, nulla osta a garantire a chi effettua erogazione liberali tracciabili nei suoi confronti l’accesso alle agevolazioni fiscali contemplate nel citato articolo 83 del CTS.

 

Arsea Comunica n. 169 del 19/12/2022

 

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