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Il trattamento fiscale dei compensi conseguiti dall’agente sportivo

Sul tema è di recente intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione N. 69/2022.

 

Chi è l’agente sportivo?

Si intende agente sportivo chi mette in relazione due o più soggetti ai fini:

i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica;

ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;

iii) del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica

agendo nell’interesse di una delle parti o nell’interesse di tutte le parti, nel qual caso sarà tenuto a stipulare un mandato con ciascuna parte interessata e a indicare chiaramente, in ciascuno dei mandati, con apposita dichiarazione, l’esistenza del conflitto di interessi, nonché ad avviare qualunque tipo di negoziazione solo dopo aver ottenuto il consenso scritto di tutte le parti interessate.

Gli agenti sportivi devono iscriversi al Registro nazionale degli agenti sportivi, previo superamento di un esame di abilitazione diretto ad accertarne l’idoneità.

 

Qual è il trattamento fiscale del reddito prodotto?

La definizione fiscale consegue alla qualificazione della prestazione, se essa sia ascrivibile ad un rapporto di lavoro autonomo o produttiva di un reddito di impresa.

Ebbene l’Agenzia delle Entrate ritiene che il reddito prodotto sia ascrivibile al lavoro autonomo professionale atteso che la normativa prevede che l’agente sportivo:

1)deve superare un esame di abilitazione, articolato in più prove, diretto ad accertarne l’idoneità: si tratta di un vero e proprio titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente sportivo, avente carattere permanente, personale e incedibile (cfr. articolo 4 del decreto);

2)deve rispettare i principi di autonomia, trasparenza e indipendenza;

3)fornisce «servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione», il che implica che l’agente sportivo, nell’esercizio della sua attività, attinga a specifiche competenze professionali, riguardanti lo speciale settore dell’ordinamento giuridico sportivo, che valgono a rendere rilevante l’apporto personale dell’agente nella prestazione di assistenza professionale resa al cliente;

4)deve osservare il rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza (con obbligo di rispettare il codice etico) e competenza, oltre che essere tenuto all’aggiornamento professionale (cfr. articolo 7 del decreto), elementi che evidenziano la rilevanza dell’elemento personale nello svolgimento dell’attività;

Nulla osta a che l’attività sia svolta attraverso una società, iscritta nell’apposita sezione “Società di agenti sportivi” del Registro nazionale degli agenti sportivi anche in forma societaria”, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l’oggetto sociale deve essere costituito dalle attività svolte dall’agente sportivo ai sensi del citato articolo 3 del decreto e da eventuali attività connesse o strumentali;

b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro degli agenti sportivi;

c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro degli agenti sportivi;

d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi;

nel qual caso invece i redditi prodotti costituiranno redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale.

 

Arsea comunica n. 160 del 5/12/2022

 

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