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I fondi per lo Sport e gli ETS nei decreti Aiuti-ter e quater

I decreti c.d Aiuti-ter (DL 144/2022) e Aiuti-quater (DL 176/2022) hanno introdotto diversi fondi a sostegno delle realtà Sportive e degli Enti del Terzo Settore per affrontare la crisi economica determinata dall’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

A) LE RISORSE PER LO SPORT

L’articolo 7 del decreto Aiuti-ter stanzia 50 milioni di euro, portati poi a 60 milioni dall’articolo 3 comma 11 del decreto Aiuti-quater. Tali fondi saranno utilizzati per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore dei seguenti soggetti che gestiscono impianti sportivi e piscine:

- associazioni e società sportive dilettantistiche;

- Federazioni sportive, Enti di Promozione Sportiva e Discipline sportive associate;

- CONI;

- Comitato Parolimpico;

- Sport e Salute Spa.

Le modalità ed i termini di presentazione delle richieste, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo dovranno essere emanate dal Ministero per lo Sport.

B) LE RISORSE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

 

1. ETS che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per persone con disabilità e in favore di anziani

L’articolo 8 comma 1 del decreto Aiuti-ter ha stanziato 120 milioni di euro per l’anno 2022, portati poi a 170 milioni dall’articolo 3 comma 12 del decreto Aiuti-quater, finalizzati al riconoscimento di contributi a fondo perduto a ristoro degli incrementi di costi sostenuti nel terzo trimestre 2022 rispetto al medesimo periodo del 2021.

Queste risorse sono destinate per 120 milioni di euro a favore di:

- Enti del Terzo Settore iscritti al Runts;

- associazioni di volontariato e di promozione sociale coinvolte nella fase di trasmigrazione dai rispettivi albi al Runts;

- Onlus iscritte nella relativa anagrafe;

- enti religiosi civilmente riconosciuti

che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.

I restanti 50 milioni di euro sono destinati a favore di:

- Enti del Terzo Settore iscritti al Runts;

- associazioni di volontariato e di promozione sociale coinvolte nella fase di trasmigrazione dai rispettivi albi al Runts;

- Onlus iscritte nella relativa anagrafe;

- Fondazioni;

- Associazioni ed aziende di servizi alla persona di cui al D.Lgs 207/2001

- enti religiosi civilmente riconosciuti

che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime di semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.

2. Gli altri Enti del Terzo Settore

L’articolo 8 comma 2 del decreto Aiuti-ter ha stanziato 50 milioni di euro per l’anno 2022, portati poi a 100 milioni dall’articolo 3 comma 12 del decreto Aiuti-quater, in favore degli Enti del terzo settore diversi da quelli individuati al punto precedente. Il contributo sarà calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti per la componente energia ed il gas naturale nei primi tre trimestri del 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021.

I soggetti beneficiari sono:

- Enti del Terzo Settore iscritti al Runts;

- associazioni di volontariato e di promozione sociale coinvolte nella fase di trasmigrazione dai rispettivi albi al Runts;

- Onlus iscritte nella relativa anagrafe.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali sono individuati i criteri per l'accesso ai contributi, le modalità e i termini di presentazione delle richieste, i criteri di quantificazione nonché' le procedure di controllo per entrambe le linee di finanziamento.

I contributi delle due linee di finanziamento per gli Enti del Terzo Settore non sono cumulabili tra loro, non concorrono alla formazione del reddito imponibile né alla base imponibile dell’IRAP degli enti beneficiari. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Arsea Comunica n. 159 del 3/12/2022

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