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Trasmigrazione nel RUNTS: cosa fare?

Il 7 novembre è terminata la fase di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Da tale data, gli uffici del Runts hanno ultimato le verifiche per le organizzazioni di volontariato (Odv) e per le associazioni di promozione sociale (Aps) sottoposte al procedimento di “trasmigrazione” dai precedenti registri.

 

Come aggiornarsi rispetto alla propria situazione?

È possibile che l’associazione non abbia ricevuto comunicazioni dall’ufficio: si tratta, per esempio, delle associazioni iscritte per silenzio assenso che non hanno comunicato la propria posta elettronica certificata.

In questo caso è necessario accedere al portale del Runts, alla pagina https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti, dove sono presenti ed aggiornati quotidianamente gli elenchi degli enti:

1) diniegati per trasmigrazione;

2) iscritti per trasmigrazione;

3) iscritti;

4) che necessitano di integrazione documentale;

5) iscritti per silenzio assenso.

Fino a che un ente non riceve la comunicazione o non viene pubblicato l’elenco in cui è iscritto, esso mantiene in ogni caso la qualifica di Odv o Aps anche ai fini, ad esempio, di accesso ai contributi e in generale alle diverse misure agevolative previste a favore degli enti del Terzo settore.

Il consiglio resta quello di monitorare costantemente l’indirizzo di posta elettronica o la Pec comunicata al sistema, il sito istituzionale del Runts https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/.

 

Cosa fare quando si è stati iscritti nel RUNTS?

Gli enti iscritti devono – entro 90 giorni dalla iscrizione - accedere al portale per integrarlo con informazioni e documenti.

Per accedere si ricorda la necessità di disporre di:

1) SPID o CIE (carta di identità elettronica 3.0) del legale rappresentante;

2) Firma digitale CADES del legale rappresentante;

3) Posta elettronica certificata dell’associazione.

I documenti da depositare sono:

1) il bilancio di esercizio (esercizio 2021 o esercizio 2020/2021 nel caso in cui l’esercizio sia iniziato dopo l’entrata in vigore del DM 5/3/2020 recante i nuovi schemi di bilancio), corredata dalla relazione dell’organo di controllo e dell’organo dei revisori qualora previsti (Ministero del lavoro Nota n. 17146 del 15 novembre 2022);

2) i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, qualora esse siano state svolte nel corso del 2021, o 202/2021 (allegandoli al bilancio di esercizio);

3) il bilancio sociale 2021 (o 2020/2021) per gli enti obbligati alla redazione di tale documento, ossia quanto abbiano superato nell’esercizio precedente 1 milione di euro di entrate).

Gli uffici assicureranno in sede di perfezionamento della trasmigrazione almeno le seguenti informazioni:

-   denominazione e codice fiscale dell'ente;

-   sezione del RUNTS cui l'ente è iscritto;

-   indirizzo (completo di n. civico se conosciuto e CAP) della sede legale;

-   forma giuridica in cui l'ente è costituito;

-   PEC;

-   cognome, nome, codice fiscale e carica del legale rappresentante;

-   decorrenza della qualifica nel registro di provenienza e indicazione dello stesso (OdV, Aps) con eventuale indicazione aggiuntiva per le aps delle informazioni riguardanti l'anagrafe delle onlus se disponibili;

-   eventuale possesso della personalità giuridica comprese le informazioni sulla decorrenza e sul registro di iscrizione se acquisita ex DPR 361/2000 se disponibili;

-   eventuale adesione / affiliazione ad altri enti (anche se non qualificati al momento come reti associative o reti associative temporanee): tali informazioni sono state rese disponibili in trasmigrazione dal registro nazionale delle Aps e necessitano di essere consolidate a sistema
anche al fine di consentire l'emersione di ulteriori soggetti qualificabili come "reti associative" in aggiunta a quelle individuate come tali in via temporanea.

Dovranno inoltre risultare a sistema almeno:

-   atto costitutivo. Si ricorda che l’ente, in ragione della insussistenza dell’atto costitutivo o di particolari motivi idonei a giustificarne l’irrecuperabilità, può predisporre e, in caso di richiesta, depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000;

-   statuto.

Gli enti iscritti provvederanno a inserire successivamente al perfezionamento dell'iscrizione, una volta che disporranno di una "posizione" a sistema, le seguenti informazioni:

-   le eventuali sedi secondarie dell'ente (ricordando che non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali delle proprie articolazioni autonome o quelle degli enti ad esso affiliati);

-   i dati dei titolari di cariche sociali, con particolare riferimento agli amministratori e ai relativi poteri e ai componenti dell'organo di controllo. Tali informazioni consentiranno successivamente a tali soggetti di accedere ed effettuare, per conto dell'ente, il deposito degli atti o l'aggiornamento delle informazioni;

-   la propria intenzione di accedere al 5 per mille;

-   l'elenco aggiornato degli enti aderenti o l’inserimento dell'affiliazione ad un ente anche se lo stesso non sia ancora qualificabile come rete associativa.

Su tale aspetto è intervenuta la circolare del Ministero del Lavoro del 21 aprile 2022, n. 9.

Nel caso in cui l’associazione non provveda nel termine di 90 giorni, gli uffici competenti del Runts potranno avviare la procedura prevista dall’art. 48, c. 4 del Codice del terzo settore, la quale prevede l’assegnazione all’ente di un nuovo termine perentorio per il deposito o l’aggiornamento delle informazioni e, in caso di ulteriore mancato adempimento, la cancellazione dal registro unico.

 

Avete ricevuto dall’Ufficio RUNTS una richiesta di integrazione documentale?

L’Ufficio del Runts contatta gli enti, in caso di richiesta di integrazione documentale, tramite i riferimenti di cui dispone: se presso i vecchi registri era stata comunicata, oltre all’indirizzo e-mail, anche la Pec dell’ente, la notifica avverrà attraverso questo canale; diversamente l’Ufficio contatterà l’ente attraverso la posta elettronica ordinaria.

È possibile che l’associazione venga contattata perché l’Ufficio non disponeva di tutte le informazioni, a volte anche semplicemente della posta elettronica certificata,

In altri casi è possibile invece che lo statuto non risulti conforme ai vincoli di cui al Codice del terzo settore, ivi inclusi quelli enucleati dal Ministero del Lavoro alla luce dello stesso Codice del terzo settore.

In questi casi la risposta deve avvenire entro 60 giorni ed entro tale data devono essere trasmessi – in caso di modifica statutaria – il relativo verbale assembleare con l’allegato statuto già registrati all’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che le modifiche statutarie realizzate entro il 31/12/2022 potranno avvenire con l’assemblea straordinaria ma rispettando i quorum dell’assemblea ordinaria nel momento in cui le modifiche adottate siano limitate a quelle richieste dal Codice del terzo settore (ai sensi del DL 73/2022 su cui ci siamo soffermati in Arsea Comunica n. 127 del 29/08/2022). Tali modifiche inoltre possono essere apportate con il beneficio dell’esenzione dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 del Codice del terzo settore.

Può anche capitare che l’ufficio del Runts rilevi “motivi ostativi” a mantenere la qualifica di cui era in possesso il sodalizio (Odv/Aps) ma che ritenga sussistere le condizioni perché assuma, per esempio, la qualifica di ente del terzo settore generico. In questo caso l’ufficio del Runts indica all’ente l’iscrizione ad altra sezione del Runts, l’ente può presentare entro dieci giorni le proprie controdeduzioni o manifestare la propria volontà di ottenere l’iscrizione nella sezione individuata dall’Ufficio. In ogni caso l’ente può porre in essere le necessarie regolarizzazioni entro sessanta giorni. Il procedimento di verifica riprende da quando l’ente dà risposta all’Ufficio del Runts secondo i tempi sopra descritti, e comunque dopo dieci giorni dalla comunicazione dell’Ufficio in caso di mancata risposta dell’ente.

 

Avete necessità di contattare l’Ufficio RUNTS territorialmente competente?

Il progetto CANTIERE TERZO SETTORE ha pubblicato l’elenco delle informazioni alla pagina https://www.cantiereterzosettore.it/wp-content/uploads/2022/02/Recapiti-uffici-regionali-e-provinciali-Runts.pdf

 

Arsea Comunica n. 148 del 29/11/2022

 
 

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