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Gli statuti degli enti del terzo settore

La redazione degli statuti – in particolare di associazioni di promozione sociale e di organizzazioni di volontariato in fase di trasmigrazione – è stata caratterizzata da una certa complessità: seppur il Codice del terzo settore individui le clausole di cui devono essere in possesso gli atti, diversi provvedimenti di prassi ministeriale hanno affermato l’onere di introdurre ulteriori elementi deducibili sempre dal Codice del terzo settore o espressione di principi deducibili dal Codice, nonostante non fossero espressamente indicati come requisiti statutari.

Le problematiche sono state segnalate dal Forum nazionale del terzo settore e dal CSVnet al Ministero del Lavoro ed è stata organizzata una riunione anche con gli uffici RUNTS delle Regioni e Province autonome per fare il punto della situazione lo scorso agosto: il lavoro è stato poi oggetto di una nota resa disponibile dal Forum.

 

1) È necessario inserire in statuto la previsione relativa all’obbligo di assicurazione dei volontari?

No, poiché esso discende direttamente dalla legge. Al contrario, nel caso in cui lo statuto contenga una previsione contrastante con quella dell’art. 18 del Codice del Terzo Settore, come ad esempio l’obbligo di assicurare solo i volontari associati, è legittimo il rilievo fatto dall’ufficio del RUNTS per la contrarietà alla disposizione imperativa dell’art. 18 che impone all’ETS di assicurare tutti i volontari, non solo quelli associati.

2) Principio di una testa un voto e prevalenza del voto del presidente.

Per il Ministero l’eventuale previsione statutaria secondo cui in caso di impasse dell’organo amministrativo possa essere considerato prevalente il voto del presidente non viola il principio di democraticità e garantisce la funzionalità dell’ente.

3) Il Presidente è una carica associativa o un organo sociale?

Con la nota n. 7551 del 7 giugno 2021, pubblicata sul sito ministeriale, si è evidenziato che non bisogna soffermarsi sul nomen iuris del presidente, ovvero se debba considerarsi organo o carica associativa; un eventuale rilievo che richieda l’eliminazione del presidente dalle cariche sociali non sembrerebbe fondato. Ciò che conta è che nella scelta del Presidente venga rispettato il principio di elettività, che è conseguenza del principio di democraticità, rispettato sia in caso di elezione diretta da parte dell’assemblea, che nel caso di elezione indiretta da parte dell’organo amministrativo che lo individua fra i propri componenti precedentemente eletti dall’assemblea.

4) Organo di controllo denominato in molti statuti “Collegio dei revisori dei Conti”

L’essenziale è esaminare le funzioni attribuite dallo statuto più che la denominazione dell’organo. L’organo di controllo ha una funzione diversa dal revisore, può eventualmente assolvere alle relative funzioni solo in presenza dei requisiti professionali richiesti

Viceversa, dovrà formare oggetto di rilievo da parte dell’ufficio la norma statutaria che assegna all’organo in esame le funzioni di cui all’art. 31 del CTS, senza prevedere che tutti i componenti dell’organo siano revisori legali dei conti.

5) La definizione dell’oggetto sociale

Il Ministero ribadisce la necessità di effettuare una fotografia realistica degli ambiti di interventi dell’ente, escludendo la possibilità che siano indicate tutte – o quasi tutte – le innumerevoli attività di interesse generale contemplate dall’articolo 5 del Codice del terzo settore (sul punto nota 3650 del 12 aprile 2019). Anche con riferimento alle reti associative il Ministero evidenzia che le loro funzioni tipiche sono coordinamento, rappresentanza, promozione, probabilmente svolgeranno direttamente qualche attività di interesse generale.

6) Elencazione dei libri sociali nello statuto e definizione delle modalità di accesso.

L’art. 15 del CTS indica quali sono i libri sociali obbligatori. Si tratta di una norma imperativa inderogabile. La circostanza che non siano elencati anche nello statuto non è un motivo ostativo all’iscrizione. Per il Ministero del Lavoro è necessario dettagliare in statuto le modalità di accesso ai libri sociali in modo specifico e non genericamente inteso. Nella nota ministeriale si legge però “la mancata previsione nello statuto di dette modalità non può costituire motivo di rilievo nei confronti dell’ente, comportando, di conseguenza, un accesso libero. Quanto al rapporto statuto/regolamento in merito, lo statuto dovrebbe contenere gli elementi essenziali delle modalità di accesso ai libri sociali (ad es. l’organo a cui rivolgere la richiesta, il tempo entro cui quest’ultimo deve fornire riscontro), lasciando la disciplina di dettaglio ad atti interni dell’organizzazione, come il regolamento. In caso di previsione statutaria che fa rinvio tout court ad un regolamento, l’iscrizione al RUNTS non sarà negata. Si lascia alla riflessione delle rappresentanze del terzo settore e alla sensibilità degli enti la scelta su quale sia la forma maggiormente tutoria delle posizioni degli associati. Gli aspetti riguardanti i libri sociali afferiscono ai rapporti interni con le associazioni, per cui un associato che si ritiene leso nelle sue posizioni soggettive attiverà gli strumenti di tutela a sua disposizione dinnanzi l’autorità giudiziaria. È chiaro che nel momento in cui si attua un rinvio al regolamento, sarebbe opportuno che a quest’ultimo venga data pubblicità, perché l’associato deve essere messo in condizione di conoscere le ulteriori norme che disciplinano la vita dell’associazione”.

7) Voto ai minori.

Il Ministero in materia ricorda i suoi provvedimenti di prassi (nota n. 1309 del 06/02/2019 pubblicata sul sito ministeriale), in cui anche alla scorta di una ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) affermava la necessità di specificare che l’associato minorenne dovesse essere rappresentato dall’esercente la responsabilità genitoriale in assemblea con conseguente rilievo dell’ufficio allo statuto che contempli che “disconosce espressamente il voto ai minorenni”. Se invece nello statuto c’è scritto che tutti gli associati hanno diritto di voto, l’ufficio non può muovere alcun rilievo, né richiedere chiarimenti.

C’è da dire che le associazioni di promozione sociale, interessate ad accedere ai benefici fiscali di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, sono obbligate, in virtù della medesima disposizione, a prevedere “per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;” e tale vincolo statutario è contemplato anche per accedere al regime di non assoggettamento ad IVA ex art. 4 del DPR IVA. È evidente quindi che tale previsione non aveva alcun intento discriminatorio ma che risponde ad un dato giuridico: solo il maggiorenne può esercitare il diritto di voto soprattutto con riferimento a delibere che possono esporlo a forme di responsabilità.

8) Cooptazione

Il CTS prevede l’elettività delle cariche sociali per cui la cooptazione viene considerata vietata (in tal senso la nota direttoriale del Ministero del Lavoro n. 18244 del 30 novembre 2021). Non c’è cooptazione quando subentra il primo dei non eletti (perché non contrasta con il principio di elettività).

9) Quale lasso di tempo deve intercorrere tra la prima e la seconda convocazione assembleare?

Secondo il Ministero del Lavoro non è indispensabile far decorrere almeno 24 ore tra la prima e la seconda convocazione delle assemblee essendo tale vincolo contemplato dal Codice civile in ambito societario e per quanto concerne il funzionamento delle assemblee di condominio.

10) Quali sono i quorum costitutivi/deliberativi per le assemblee di modifica statutaria nelle associazioni prive di personalità giuridica?

Nonostante il codice del terzo settore non intervenga in merito ed il codice civile non disciplini l’istituto con riferimento alle associazioni prive di personalità giuridica, il Ministero ritiene vincolante quanto previsto dall’articolo 21 del codice civile ancorché lo statuto abbia disciplinato tale aspetto in virtù delle disposizioni del Codice che affermano il principio di democraticità “il cui rispetto richiede la necessità di evitare che le modifiche statutarie passino per effetto della volontà di pochi, prevalente sulla totalità degli associati. Si tratta di un principio di fondo al quale l’autonomia statutaria degli enti deve prestare attenzione”.

Non è però l’Ufficio RUNTS ma il singolo ente del terzo settore a decidere quale siano i quorum da rispettare purché sia possibile differenziare i quorum per modifiche statutarie e scioglimento anche in maniera non significativa ma visibile rispetto alla formazione della volontà nelle assemblee ordinarie.

In merito alla necessaria presenza di un quorum costitutivo per convocazioni assembleari successive alla prima relativamente alle modifiche statutarie, si segnala la nota n. 6214 del 9 luglio 2020, pubblicata sul sito ministeriale. Pertanto, con riguardo alla possibilità di far venire meno il quorum costitutivo dopo la seconda convocazione, è più corretto anche alla luce del principio di democraticità che il quorum costitutivo sia previsto per ogni convocazione successiva alla prima, anche se individuato a scalare.

Arsea Comunica n. 141 del 19/10/2022

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