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Il funzionamento del RUNTS

L’accesso alla piattaforma del RUNTS ha fatto emergere alcune criticità. Come osservato dal Ministero si tratta però di un contenitore che si andrà evolvendo con l’implementazione di funzioni ad oggi non ancora operative. Unioncamere, responsabile del supporto informatico, ha un accordo di implementazione dello strumento valido fino al 30 giugno 2024.

Anche su questo tema si sono confrontati Forum nazionale del terzo settore, dal CSVnet, Ministero del Lavoro e uffici RUNTS delle Regioni e Province autonome, lo scorso agosto ed il lavoro è stato poi oggetto di una nota resa disponibile dal Forum.

1) Reti associative

È stata segnalata la problematica relativa alla mancata indicazione della rete associativa di appartenenza nell’elenco degli enti iscritti al Runts e in quello degli enti iscritti per trasmigrazione presenti sulla piattaforma. Per il futuro il Ministero ritiene possibile valutare l’inserimento nella lista enti dell’indicazione dell’appartenenza alla rete associativa, fermo restando che quest’ultima a regime potrebbe avere la possibilità attraverso l’interrogazione del sistema di avere la lista degli enti ad essa facenti parte.

In prospettiva si immagina inoltre di contemplare interazioni fra il sistema del RUNTS e le reti associative in ragione delle loro funzioni di rappresentanza e il sistema dei CSV in ragione delle funzioni di assistenza tecnica e consulenza che apprestano nei confronti degli enti di piccole dimensioni. Per quanto concerne l’invio massimo dei dati da parte delle reti si tratta di una funzionalità ancora in fase di analisi.

2) L’informatizzazione del processo.

PEC, firma elettronica digitale formato CADES, SPID: il RUNTS impone l’utilizzo di strumenti a cui i più non erano abituati e anche i costi per le piccole realtà sono significativi. Il Ministero però evidenzia la necessità di utilizzare distintamente tali strumenti: la PEC non garantisce l’identità del soggetto che rende la dichiarazione, poiché accessibile a chiunque all’interno dell’associazione, è quindi necessaria la firma digitale dei documenti ivi allegati.

3) Richiesta di prevedere la delega

Al RUNTS si accede con lo SPID del legale rappresentante o di un consigliere (i cui dati risultino nel RUNTS), il legale rappresentante della rete associativa (inteso anche come articolazione territoriale competente), il notaio per gli atti degli ETS con personalità giuridica ed il commercialista per il deposito del bilancio. In associazione però spesso ci sono collaboratori che non potrebbero garantire la necessaria operatività. Il Ministero però evidenzia che questo aspetto non può essere risolto in via amministrativa, essendo necessaria una espressa modifica normativa (art. 47 CTS).

4) Il ruolo dei volontari e le APS e ODV che in sede di domanda di iscrizione al RUNTS inseriscono 0 volontari.

La presenza di volontari in questa tipologia di enti del terzo settore è qualificante e quindi essenziale. Questo vale anche per le associazioni neocostituite dove gli stessi componenti l’organo amministrativo (in tal senso nota n. 6214 del 9 luglio 2020) possono essere considerati volontari quando operano gratuitamente per scelta (APS) o per vincolo di legge (ODV).

Arsea Comunica n. 140 del 19/10/2022

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