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Autorizzata la lotteria filantropica italiana
L’ADM, Direzione giochi, con determina Prot. n. 403110/RU del 7 settembre 2022, ha autorizzato la “Fondazione Lotteria Filantropica Italia - Ente Filantropico” a organizzare la “lotteria filantropica italiana” con inizio il 1° febbraio 2023 e conclusione il 30 luglio 2023. Le operazioni di estrazione della lotteria si svolgeranno in data 9 novembre 2023 alle ore 10:30 in Roma.
La fondazione è stata costituita per iniziativa di Fondazione Italia Sociale.
Cosa si intende per lotterie filantropiche?
L’art. 18, comma 2bis, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, ha introdotto l’istituto delle lotterie filantropiche prevendendo che
“2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali”.
Come si possono organizzare lotterie filantropiche?
È necessario rispettare i seguenti vincoli:
1) l’organizzatore può essere solo un ente del terzo settore che abbia un un patrimonio netto non inferiore ad euro 500.000 ed essere iscritto da almeno tre anni nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o nel registro/anagrafe delle imprese sociali, ONLUS, ODV e APS;
2) la lotteria filantropica raccoglie fondi – per un lasso temporale non superiore a sei mesi - destinati alla realizzazione di progetti sociali, aventi ad oggetto lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore (CTS) nel rispetto dello statuto dell’organizzatore;
3) la partecipazione alla lotteria filantropica avviene mediante una donazione di importo non inferiore ad euro 500 il cui versamento dovrà essere eseguito tramite modalità tracciabili;
4) nella gestione gli ETS possono avvalersi del supporto di soggetti esterni come gli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile. Il relativo compenso è calcolato in misura percentuale sull'ammontare della raccolta di gioco;
5) la lotteria deve essere autorizzata dall'Ufficio giochi numerici e lotterie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito "ADM") nel cui ambito territoriale ha la sede legale l'ente e, per conoscenza, alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro, da presentare almeno 90 giorni prima dell’avvio della raccolta fondi. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la scheda anagrafica dell'ente con indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione al RUNTS o ad uno dei registri/anagrafe di imprese sociali, ONLUS, ODV e APS;
b) il regolamento della lotteria, nel quale sono indicati le modalità di effettuazione delle donazioni ed il valore minimo delle stesse, la durata dell'iniziativa, i progetti sociali da realizzare nonché le attività statutarie di interesse generale cui sarà destinata l'eventuale parte restante dei fondi raccolti, il luogo, che dovrà coincidere con un capoluogo di regione, il giorno e l'orario fissati per l'estrazione, nonché le modalità di estrazione ed il tempo entro il quale il vincitore può scegliere il progetto sociale a cui associare il proprio nome;
c) la scheda descrittiva dei progetti sociali di cui è prevista la realizzazione, recante la descrizione di massima dei bisogni rilevati che si intendono soddisfare, le attività di interesse generale da svolgersi, comprese quelle cui sarà destinata la parte restante dei fondi raccolti, gli obiettivi generali perseguiti e l'importo stimato della raccolta;
d) la copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente;
e) gli estremi del conto corrente bancario dedicato sul quale saranno depositate le somme provenienti dalla raccolta delle donazioni;
f) i dati della cauzione (a garanzia delle somme donate durante il periodo di operatività della lotteria) fideiussoria, bancaria o di deposito di importo pari al valore stimato della raccolta, resa dall'eventuale intermediario finanziario. La durata della garanzia sarà di un anno dalla chiusura della raccolta e l’importo viene svincolati all'esito positivo della verifica amministrativo - contabile effettuata sulla rendicontazione da depositare presso il RUNTS;
6) l'ADM, previo parere favorevole rilasciato dalla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo dell'ente organizzatore e delle finalità della lotteria, emette il provvedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione documentale all'ente o di acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso delle amministrazioni procedenti, il termine di novanta giorni può essere sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della domanda completata o della documentazione integrativa;
7) l'ente organizzatore della lotteria, entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni di vendita dei biglietti, comunica all'ADM e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le somme raccolte dalla lotteria filantropica;
8) entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la raccolta delle donazioni, l'ente organizzatore trasmette all'ADM ed alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro, una scheda analitica dei progetti sociali tra i quali potrà avvenire la scelta del vincitore, recante la descrizione degli obiettivi specifici perseguiti, gli indicatori ad essi associati con i relativi valori di riferimento, i tempi di realizzazione, nonché il costo previsto per ciascuno dei progetti di cui al comma 2, lettera c), che non può essere inferiore al 20% del totale dei ricavi della raccolta effettuata. L'ente organizzatore deve indicare nella scheda analitica, l'impiego dell'eventuale parte restante dei fondi per la realizzazione delle specifiche attività statutarie di interesse generale. Il progetto scelto dal vincitore della lotteria filantropica dovrà essere completato entro ventiquattro mesi dalla data della scelta compiuta dal vincitore;
9) il premio consiste nella possibilità di di scegliere un progetto sociale cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico. Il costo di acquisto del biglietto della lotteria è detraibile o deducibile ai sensi dell’art. 83 del Codice del terzo settore;
10) una volta effettuata l’estrazione, con il supporto di due dipendenti dell'ADM per ciascuna estrazione, si procede all'assegnazione del premio della lotteria alla presenza di una commissione formata dai due componenti appartenenti al ruolo del personale di ADM. L'ente organizzatore comunica al Ministero del lavoro e all'ADM
- al Ministero del lavoro e all'ADM, entro trenta giorni dalla scelta del progetto da parte del vincitore, le somme destinate ai progetti sociali inclusi nella richiesta di autorizzazione nonché l'eventuale quota residua e trasmette una fideiussione bancaria o assicurativa, emessa a favore dello stesso Ministero, di importo corrispondente al costo del progetto scelto o l'ente organizzatore può mantenere sul conto corrente l'importo corrispondente al costo del progetto scelto dal vincitore;
- al Ministero del lavoro, entro novanta giorni dalla conclusione del progetto sociale scelto dal vincitore della lotteria, il rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sulle attività realizzate in esecuzione del progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.
Le sanzioni
Il decreto prevede la sanzione della preclusione della possibilità di indire nuove lotterie per un minimo di 2 fino ad un massimo di 5 anni al verificarsi delle seguenti condizioni:
- inosservanza dei principi di verità, trasparenza e correttezza nell'organizzazione della lotteria filantropica da parte dell'ente,
- la mancata trasmissione del rendiconto entro i termini di cui all'art. 7, comma 4 o di eventuale documentazione integrativa,
- il mancato deposito del rendiconto di cui all'art. 7, comma 6,
- gravi irregolarità accertate in sede di verifica del rendiconto,
- la mancata o incompleta realizzazione del progetto per causa imputabile all'ente organizzatore.
Arsea Comunica n. 135 del 12/9/2022
Lo staff di Arsea