"Mi hanno detto di cancellarmi dal registro delle associazioni di promozione sociale perché avrei perso tutte le agevolazioni delle ASD, in particolare la possibilità di ricorrere al compenso sportivo. Cosa devo fare?"
Calma e sangue freddo!!! Non esistono risposte univoche ma sinteticamente possiamo evidenziare quanto segue:
1) è espressamente prevista la compatibilità del doppio status;
2) è pacifico che le ASD APS non potranno ricorrere al regime di cui alla legge 398/1991 ma se non superano i 130.000 euro di ricavi commerciali potranno applicare un diverso regime di forfetizzazione delle imposte (ex art. 86 del Codice del terzo settore) su tutte le entrate di natura commerciale (quindi senza le limitazioni che l’Agenzia delle Entrate ritiene invece sussistere con riferimento alla tipologia di entrate commerciali ammessa al regime forfettario – Circolare 18/2018);
3) per quanto concerne la disciplina del lavoro sportivo siamo ancora in attesa di delucidazioni e considerata la tempistica si auspica una proroga dell’entrata in vigore del DLgs 36/2021. In ogni caso non si parlerà più del c.d. “compenso sportivo” per come lo conosciamo. Se entra in vigore il DLgs 36/2021 nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale – nonostante il legislatore abbia voluto rinviare di due anni l’entrata in vigore proprio perché consapevole della necessità di apportare significativi correttivi al testo – si tratterà di un emolumento che riguarderà una limitata platea di soggetti (si parla di “premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari” per cui non vi rientrerebbe l’attività didattica tout court) e sarà incompatibile con la disciplina degli enti del terzo settore a cui è precluso il riconoscimento di rimborsi forfettari. Se invece viene approvato il correttivo, si parla di lavoro tout court con alcune agevolazioni previdenziali (i primi 5.000 euro sono esonerati), fiscali (i primi 15.000 euro non concorrono alla formazione del reddito) e gestionali perfettamente compatibile con il Codice del terzo settore.
Fatta questa debita premessa, resta da verificare se l’associazione presenti i requisiti per iscriversi o per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale e se sia interessata ad accedere alle diverse agevolazioni contemplate per gli enti del terzo settore, con particolare riferimento alle modalità di collaborazione che si possono instaurare con la Pubblica Amministrazione, all’accesso a bandi, agli incentivi fiscali alle erogazioni liberali, alla possibilità di scegliere la sede prescindendo dalla relativa destinazione urbanistica nel caso in cui non vi si svolga attività produttiva.
Le ASD interessate ad approfondire il tema possono esaminare anche i numerosi articoli dedicati all’argomento sul sito www.arseasrl.it. Le realtà che necessitano di assistenza nella valutazione della scelta possono contattarci per una consulenza.
Arsea Comunica n. 133 del 6/9/2022
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