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Per registrare gli atti in termine fisso c’è più tempo!

Il Decreto Semplificazioni 2022 (DL n. 73/2022) ha portato da 20 a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione in termine fisso di atti formati in Italia.

L’allungamento del termine deve intendersi operativo anche con riferimento alla denuncia di eventi successivi alla registrazione (articolo 19, TU Registro): le parti contraenti o i loro aventi causa e coloro nel cui interesse era stata richiesta la registrazione effettuano pertanto la registrazione nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento, presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che aveva originariamente registrato l’atto. Può essere il caso dell’avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto.

 

Ma cosa si intende per registrazione in termine fisso e in caso di uso?

La registrazione di un atto conferisce data certa all’atto stesso.

Il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR n. 131/1986) prevede che gli atti siano soggetti a registrazione

1)in termine fisso, cioè entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione, gli atti indicati nella parte prima della tariffa allegata al medesimo decreto e,

2)in caso d'uso, quelli della parte seconda della tariffa non soggetti a termine.

L’articolo 13 del DPR n. 131/1986 dispone che la registrazione in termine fisso va effettuata, inderogabilmente, entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione dell’atto che, prima del Dl Semplificazioni, era pari a 20 giorni (ora 30 giorni) qualora gli atti si siano formati in Italia; i giorni sono 60 per gli atti formati all’estero.

Si deve procedere alla registrazione in caso d’uso quando un atto è depositato per essere acquisito presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative oppure presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, con esclusione delle ipotesi di deposito per adempiere a un’obbligazione di tali soggetti o di deposito obbligatorio per legge o regolamento.

Vi sono, poi, una serie di atti (indicati nella tabella allegata al TU Registro) per i quali non c’è obbligo di registrazione nemmeno in caso d’uso (ad esempio, quelli formati per l’applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse, i contratti di lavoro subordinato, gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel Pubblico registro automobilistico). In questi casi l’obiettivo è esclusivamente quello di garantire maggiori tutele a tutte le parti coinvolte nello stesso contratto.

Arsea Comunica n. 129 del 29/08/2022

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