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Decreto semplificazioni e novità per gli enti del terzo settore.

In sede di conversione in legge del decreto semplificazioni sono stati approvati diversi emendamenti che incidono in modo significativamente sulla fiscalità e sugli adempimenti degli enti del terzo settore. L’impianto normativo non è stato riformato e il testo presenta ancora alcune criticità operative ma sicuramente gli emendamenti rispondono ad alcune esigenze di chiarezza e semplificazione per gli enti e possono portare al passo successivo, ossia alla richiesta di autorizzazione alla Commissione europea. L’operatività delle disposizioni fiscali è infatti prevista dall’esercizio successivo a quello di acquisizione di detta autorizzazione.

Il provvedimento è stato approvato dalla Camera per cui attende ora il vaglio del Senato e poi la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per acquisire ufficialità.

Ci sono però due aspetti che potrebbero interessare molte organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel perfezionamento del processo di trasmigrazione o chiamate ora a modificare il proprio statuto.

Per quanto concerne l’iter di trasmigrazione viene modificato l’art. 54 del codice del terzo settore dilatando i termini di conclusione del procedimento.

Il perfezionamento della procedura di trasmigrazione per le associazioni di promozione sociale e per le organizzazioni di volontariato ha richiesto evidentemente più tempo del previsto. Il DM n. 106 del 15/09/2020 assegnava agli Uffici 180 giorni per l’esame delle pratiche, prevedendo il configursi del silenzio assenso il 21 di agosto.

Con l’approvazione dell’emendamento è stata assicurata la sospensione del termine nel periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 per l’esame delle pratiche con conseguente dilatazione dei termini anche per le organizzazioni che dovessero ricevere richieste di modifiche statutarie e/o di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali qualora in possesso di personalità giuridica.

In merito alle modalità di approvazione delle modifiche degli statuti, è stato previsto che il termine per poter procedere con il quorum dell’assemblea ordinaria da ultimo fissato al 31 maggio 2022 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.

Si ricorda che tale facoltà è contemplata esclusivamente:

1) con riferimento alle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed ONLUS iscritte nei previgenti registri e anagrafe;

2)   quando la modifica interviene per adeguare gli statuti “alle nuove disposizioni inderogabili” o per “introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Qualora si introducano clausole facoltative o clausole non contemplate dal Codice del terzo settore si rende necessario comunque osservare il quorum dell’assemblea straordinaria.

Torneremo sul tema con i dovuti approfondimenti quando disporremo del testo ufficiale.

 

Arsea Comunica n. 119 del 29/07/2022

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