Tutte le ONLUS devono iscriversi nel RUNTS entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice, pena la devoluzione dell'incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l'ente aveva fruito della qualifica di Onlus (in tal senso Agenzia delle entrate Circolare 59/E del 31 ottobre 2007).
Alcune ONLUS potrebbero essere esonerate dal presentare la domanda di iscrizione al RUNTS in quanto iscritte anche nei registri delle APS o delle ODV e pertanto soggette a trasmigrazione.
Altre potrebbero essere interessate ad attendere per una valutazione di carattere fiscale in quanto svolgono attività che ad oggi:
1) potrebbero rientrare tra quelle definite, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972, esenti da IVA se svolte da una ONLUS ma non se realizzate da altra organizzazione senza scopo di lucro;
2) svolgono attività oggi “decommercializzate” ai sensi dell’art. 150 del TUIR – secondo cui non costituiscono esercizio di attività commerciale, in quanto attività istituzionali, e non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto attività direttamente connesse a quelle istituzionali – ma assoggettate ad imposte se realizzate da altro ente non commerciale.
Altre potrebbero invece essere motivate ad iscriversi per poter svolgere attività di interesse generale – contemplate sia dal Codice del terzo settore che dal Decreto 112/2017 relativo alle imprese sociali – che non risultano nell’elenco delle attività esercitabili da parte di una ONLUS.
Altre ancora potrebbero ritenere rilevante l’iscrizione per poter svolgere attività diverse oggi precluse alle ONLUS come i contratti di sponsorizzazione.
Anche le ONLUS che vivono di donazioni potrebbero decidere di iscriversi perché con il decreto semplificazioni (art. 26 DL 73/2022) è stato affermato che i benefici fiscali ai donatori previsti dall’articolo 83 del Codice del terzo settore si applicano a tutti gli enti iscritti al RUNTS e non solo alle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS iscritte nei previgenti registri.
La valutazione in merito all’iscrizione nel RUNTS da parte di una ONLUS deve pertanto essere attentamente esaminata caso per caso.
Arsea Comunica n. 115 del 18/07/2022
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