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Riforma dell’ordinamento sportivo: le novità sugli aspetti lavoristici

Approvato dal Consiglio dei ministri il 7 luglio scorso lo schema di decreto correttivo al decreto legislativo 36/2021.

Il correttivo parte dalla proposta predisposta da un comitato di tecnici incaricati dal Governo a cui era stato conferito, a seguito della consultazione pubblica, il mandato ad elaborare una sintesi dei contributi pervenuti e ad elaborare una proposta, integrativa e/o correttiva della normativa esistente: il testo è stato successivamente soggetto ad alcuni emendamenti prima dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri ed ora attende il vaglio delle Commissioni parlamentari e delle Regioni per entrare in vigore il primo gennaio 2023.

Le seguenti note sono state elaborate alla luce di una prima lettura di un provvedimento non ancora ufficiale e che potrebbe pertanto subire ulteriori modifiche. Seguiranno maggiori approfondimenti quando disporremo del testo approvato in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento contiene molte interessanti novità rispetto al lavoro sportivo e armonizza la disciplina degli enti sportivi con la riforma del terzo settore ma presenta ancora alcune criticità che potrebbero nel mentre essere risolte. Ci soffermiamo qui esclusivamente sugli aspetti lavoristici.

 

1. Inquadramento

Il provvedimento interviene correggendo esclusivamente il decreto legislativo 36/2021.

Si ricorda che la riforma dell’ordinamento sportivo, attivata con la legge 8 agosto 2019, n. 86, ha trovato attuazione anche nei seguenti provvedimenti: 

- Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 37 relativo ai rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; 

- Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 38 relativo alle misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

- Decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 39 recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.


2. Quali novità per i lavoratori sportivi?

Scompare l’istituto del compenso sportivo per come lo conosciamo e scompare la figura dell’amatore che era stata introdotta dal DLgs 36/2021.

Chi opera all’interno di una associazione sportiva dilettantistica potrà pertanto essere inquadrato come:

- volontario: nel qual caso potrà ricevere esclusivamente il rimborso a piè di lista relativo alle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Per le organizzazioni sportive che assumono la qualifica di enti del terzo settore è possibile anche riconoscere il rimborso in autocertificazione con esclusione sempre di rimborsi forfettari. I volontari dovranno essere assicurati per il rischio malattia, infortunio e responsabilità civile connesso all’attività di volontariato;

- lavoratore.


3. Quali tipologie di lavoratori?
Il provvedimento introduce disposizioni agevolative ma con esclusivo riferimento ai lavoratori sportivi intesi come atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo, ivi inclusi i tesserati “con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.
 

4. Quali tipologie di inquadramento per i “lavoratori sportivi”?

Tutte quelle previste dal nostro ordinamento – fatta eccezione per i PRESTO - ma con alcune disposizioni di carattere speciale.
Nell’ambito dilettantistico c’è una presunzione di natura autonoma del rapporto nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (COCOCO) al verificarsi delle seguenti condizioni nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
È bene evidenziare che restano COCOCO le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. anche se si concretano in “prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente” perché il correttivo elimina la disposizione (contenuta nell’art. 52) che abrogava l’art. 2, comma 2, lettera d) del DLgs 81/2015. Tale agevolazione – si ricorda – è stata estesa in via interpretativa alle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Ministero del Lavoro Interpello n° 6/2016).

 

5. Quali sono gli adempimenti con riferimento alle COCOCO sportive? Come devono essere espletati?

Permane, ma non sempre, l’obbligo di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto e di predisposizione del LUL.

Con riferimento alla comunicazione preventiva avremo:

a) ASD/SSD esonerate con riferimento a collaborazioni che non superano i 5.000 euro di compenso;

b) ASD/SSD che con riferimento a percettori che superano i 5.000 euro effettuano la comunicazione preventiva ma la realizzano attraverso il portale del Registro delle attività sportive.

Con riferimento al libro unico del lavoro avremo invece:

a) ASD/SSD che non devono emettere busta paga con riferimento a collaboratori che non superano i 15.000 euro complessivi;

b) ASD/SSD quando emettono la busta paga lo fanno attraverso l’applicativo sul portale del Registro delle attività sportive.

Le disposizioni contengono però alcune criticità quali la circostanza che:

1) queste semplificazioni sono legate al provvedimento attuativo che deve essere approvato entro il 1/4/2023. Il termine è ordinatorio per cui non si ha alcuna certezza della sua effettiva tempestività e in ogni caso implica l’espletamento degli adempimenti con modalità ordinarie quanto meno per i primi mesi del 2023 se non viene anticipata l’emanazione del provvedimento attuativo. Si potrebbe però affermare che l’onere della comunicazione preventiva si configura solo al superamento dei 5.000 euro, importo che non dovrebbe essere raggiunto prima di aprile, ancorché la lettera di incarico preveda un impegno annuale con un compenso complessivamente superiore. Sul punto sarebbero necessari chiarimenti;

2) queste semplificazioni non sono garantite a FSN/DSA/EPS e non se ne comprendono le ragioni atteso che spesso ci sono ASD/SSD più strutturate dei Comitati territoriali degli organismi sportivi. Si ritiene pertanto opportuna una esplicita integrazione in tal senso.

 

6. I lavoratori subordinati (art. 26)

Il Decreto contiene una disciplina speciale del rapporto di lavoro subordinato sportivo in relazione al quale non troveranno applicazione alcuni istituti dello statuto dei diritti del lavoratore ma soprattutto che viene concepito, per legge, come un contratto a termine. Il contratto può infatti contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto, fatta salva la possibilità di avere una successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

 

7. Novità importanti sotto il profilo previdenziale.

Il decreto afferma che dal 1° gennaio 2023 gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici e gli istruttori presso ASD/SSD hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro nei termini di seguito descritti.

Con il Decreto ministeriale del 15.03.2005 era stata estesa la competenza ex ENPALS agli istruttori autonomi (come chiarito con la Circolare ENPALS n. 7 del 30/3/2006), quella per i dipendenti era già contemplata.

Con il Decreto Legislativo 36/2021 viene previsto che i dipendenti siano iscritti nel Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS (che dal 2023 assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi) mentre COCOCO e lavoratori autonomi vengono iscritti:

a) se operanti nell’area del professionismo, sempre nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi;

b) se operanti invece nell’area del dilettantismo, nella gestione separata INPS.

Se quindi oggi un istruttore con partita iva che opera all’interno di impianto sportivo deve iscriversi alla gestione ex ENPALS e deve essere l’organizzazione sportiva a versare integralmente i contributi previdenziali (complessivi 33% di cui 9,19% a carico del lavoratore autonomo), con la riforma lo stesso istruttore si iscriverà nella gestione separata INPS, verserà direttamente i contributi previdenziali (25%, calcolato sul 50% dell’imponibile previdenziale fino al 31/12/2017) esercitando eventualmente la rivalsa del 4% sull’organizzazione sportiva committente.

Per chi è già iscritto nel Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo è possibile optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 36, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

In merito alle aliquote contributive per gli iscritti nella gestione separata INPS, qui di seguito un prospetto riepilogativo:

Tipologia di inquadramento

Aliquota

Aliquote aggiuntive

Quota a carico del lavoratore

Per chi risulta assicurato presso altre forme obbligatorie

24% (il correttivo ha innalzato l’aliquota originaria del 10%)

Non indicate

1/3

COCOCO che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie

25% (il DLgs 36/2021 prevedeva aliquote previdenziali crescenti a partire dal 20%).

si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro

1/3

lavoratori autonomi che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie

25 % (anche in questo caso il correttivo ha abrogato la previsione del DLgs 36/2021 della progressività dell’aliquota).

si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro

1/3

Se da un lato l’aliquota risulta fissa, il provvedimento però prevede che:

- l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro;

- fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50 % dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

 

8. Come vengono inquadrati sotto il profilo fiscale i lavoratori sportivi?

Sotto il profilo fiscale viene previsto che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Ne consegue che se il percettore complessivamente percepisce in un anno 20.000 euro, l’IRPEF sarà liquidata esclusivamente su 5.000 euro. Da ciò consegue le necessità che il lavoratore sportivo rilasci – come in passato - una autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

È prevista analoga agevolazione nel settore del professionismo ma esclusivamente per sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni. Anche in questo caso le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il menzionato importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a cinque milioni di euro.

 

9. Cosa succede se attiviamo oggi rapporti di collaborazione inquadrati con i vecchi compensi sportivi?

Il provvedimento prevede espressamente (art.35 comma 8-quater nella versione corretta) che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 (e quindi prima del 1/1/2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del TUIR non si dà luogo a recupero contributivo.

Resta in capo alla ASD/SSD l’onere di dimostrare che:

1) il reddito in capo al percipiente non sia conseguito nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente (incipit del citato art. 67 TUIR), con la prova diabolica della circostanza che non si tratti di attività conseguita in ambito professionale su cui tanto ha insistito di recente la Corte di Cassazione;

2) l’ente realizzi effettivamente attività sportive dilettantistiche espressamente riconosciute dal CONI;

3) l’ente sia effettivamente senza scopo di lucro diretto ed indiretto;

4) l’ente presenti i requisiti anche formali per qualificarsi come ASD/SSD (requisiti statutari, affiliazione ad organismo sportivo riconosciuto dal CONI, iscrizione nel registro CONI).

 

10. Quale trattamento per le collaborazioni amministrativo-gestionali attivate in ambito dilettantistico?

Da un lato l’articolo 25 – nella forma del correttivo – prevede che chi espleta tali attività sia escluso dal novero dei lavoratori sportivi, dall’altra l’art. 37 del DLgs 36/2021, nella versione riformata, prevede che
1) può essere oggetto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con le tutele assicurative di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo;
2) la cassa previdenziale è la gestione separata INPS e si applica l’art. 35 del Dlgs 36/2021 per cui:
- l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro;
- fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 % dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente
ma l’aliquota contributiva non è del 25% ma del 33% a cui sommare il 2,03% di integrative (aliquota valida per il 2022).
Ai fini tributari, inoltre, si applica – sia nel caso di rapporto di lavoro autonomo che dipendente - l’articolo 36, comma 6 per cui i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. 

 

11. Che fine fanno i premi?

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri fa salvi i premi intesi come gli emolumenti erogati ai tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, quando versati

-   per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive,

-   anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali,

da cui consegue che nelle manifestazioni non nazionali/internazionali il premio possa essere riconosciuto esclusivamente all’atleta o alla squadra che abbia raggiunto un determinato obiettivo nella competizione.

Il premio può essere erogato da:

-   CONI,

-   CIP,

-   Federazioni Sportive Nazionali,

-   Discipline Sportive Associate,

-   Enti di Promozione Sportiva,

-   associazioni e società sportive dilettantistiche e quindi anche per i propri atleti che partecipano a manifestazioni sportive indette dagli organismi sportivi affilianti o da altri enti.

Sotto il profilo fiscale non si applicheranno più le regole del c.d. premio e compenso sportivo (art. 67, primo comma lettera m) del TUIR) ma sono inquadrati come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del DPR 600/1973.

Il citato articolo prevede, al secondo comma, che “L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso” per cui si ritiene debbano essere assoggettati ad una ritenuta IRPEF del 20%.

Non trattandosi di prestazione lavorativa non sono soggetti agli adempimenti (comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, emissione busta paga e libro unico del lavoro) né ad oneri previdenziali.

 

12. I dipendenti pubblici potranno ancora collaborare visto che ora si parla di lavoro a tutti gli effetti?

La risposta è sì e con diverse tipologie di inquadramento potendo operare come:

a) volontari, previa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza;

b) collaboratori coordinati e continuativi previa autorizzazione dell’amministrazione di competenza;

c) percettori di premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dalle altre organizzazioni sportive.

La disposizione, contenuta nell’articolo 25 comma 6 sembra pertanto garantire l’attività continuativa retribuita anche a chi non abbia optato per il part time.

Sarebbe opportuna una circolare della Funzione Pubblica per ovviare a potenziali contestazioni.

 

13. La qualificazione degli operatori sportivi

Il decreto legislativo 36/2021 introduceva l’obbligo in capo agli enti sportivi di avvalersi – nell’organizzazione di corsi di attività motoria e sportiva all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione – di un coordinatore qualificato come chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, prevedendo l’onere di dare adeguata pubblicità in merito al relativo nominativo. Con il correttivo tale onere viene meno non solo in ambito agonistico – come già originariamente previsto – ma anche in ambito non agonistico. Diventano inoltre soggetti a questo adempimento i centri – diversi dagli organismi sportivi – che promuovono la danza ed il ballo che originariamente erano stati esonerati da tale adempimento anche perché difficilmente la formazione di scienze motorie richiesta ai chinesiologi risulta adeguata alla formazione nella danza.

In sintesi, il provvedimento non richiede che gli istruttori sportivi impegnati all’interno di ASD/SSD debbano partecipare a qualsivoglia percorso di qualificazione – laurea, corso che porti ad una abilitazione professionale, corso indetto dall’organismo sportivo affiliante – ma l’organismo sportivo affiliante può viceversa affermare tale necessità che risulta strettamente legata al tema della qualificazione dell’offerta sportiva e alla responsabilità dei dirigenti dell’associazione.


Arsea Comunica n. 101 del 11/7/2022

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