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Contributi pubblici e scadenza del 30 giugno.

Entro il prossimo 30 giugno gli enti che hanno ricevuto contributi pubblici nell’esercizio precedente complessivamente pari o superiori a 10.000,00 euro dovranno procedere alla loro pubblicazione.

Per chi dovesse tardare nessun problema: è possibile procedere entro il 1° gennaio 2023 senza incorrere in sanzioni ai sensi dell’art. 3-septies del Decreto legge n. 228 del 2021 (cosiddetto “Milleproroghe”).

 

Quando sorge l’obbligo di comunicazione?

Quando l’ente abbia ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, complessivamente pari o superiori a 10.000 euro, ivi inclusi i contributi “in natura”, quali le risorse strumentali (ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione). In questo caso si dovrà chiedere alla stessa Pubblica Amministrazione di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.

Questi emolumenti vengono riconosciuti da:

-   pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

-   soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Non sono invece da computare – e quindi da comunicare – i seguenti apporti economici:

1) quelli di natura corrispettiva con gli enti pubblici;

2) quelli dovuti a titolo di risarcimento;

3) il 5 per mille (circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021);

4) i contributi che hanno “carattere generale”: secondo la circolare ministeriale, “per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni”.

Rimangono dubbi in relazione ai contributi a fondo perduto erogati nel corso del 2021 agli enti non profit per permettere loro di far fronte alla perdurante emergenza pandemica. In assenza di indicazioni di prassi si ritiene, in via prudenziale, di conteggiare comunque tali contributi nel computo dei 10.000,00 euro.

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: e quindi incassate nel corso dell’esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’organizzazione. Il limite dei 10.000,00 euro deve inoltre essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 6.000,00 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000,00 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

 

Come comunicare

Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

-   denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);

-   denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);

-   somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);

-   data di incasso;

-   causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

L’espletamento dell’adempimento a cura di associazioni, fondazioni e Onlus

L’obbligo in questione si applica in primo luogo alle associazioni (ivi incluse le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale espressamente menzionate), alle fondazioni e alle Onlus nonché alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) devono pubblicare i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. Le organizzazioni che non hanno il sito internet possono utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

 

L’espletamento dell’adempimento a cura di società (imprese sociali in forma societaria, cooperative, società sportive dilettantistiche)

Si configura lo stesso adempimento ma realizzato con modalità parzialmente diverse in quanto le società (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono tenute a pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.

Il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2022, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

Come comportarsi con le cooperative sociali ONLUS di diritto?

La circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 stabilisce la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica e quindi le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attività a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere all’obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società.

Applicando tale ragionamento alle imprese sociali, si ricava che quelle costituite in forma di associazione o fondazione sono chiamate a rispettare le regole di pubblicazione previste per tali forme giuridiche.

Le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998) devono inoltre pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

 

Le sanzioni previste

Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia.

Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, sia per associazioni/fondazioni/Onlus che per le società, in prima battuta una sanzione pecuniaria amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione.

Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

 

Arsea Comunica n. 97 del 28/6/2022

 

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