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Biliardi, biliardini, calciobalilla … una situazione in evoluzione.

All’interno delle associazioni possono essere presenti apparecchi meccanici o elettromeccanici - come biliardi, calcio balilla, bigliardini, flipper e ping pong - per realizzare finalità di carattere ricreativo o sportivo dilettantistico.

In relazione all’utilizzo di questi giochi è opportuno ricordare che si configura l’obbligo di:

1) espletare adempimenti amministrativi quali:

a) licenza: non necessaria per l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 quando c’è già un “titolo legittimante” (autorizzazione/SCIA) rilasciato ai sensi dell’art. 86 o 88 TULPS. Non la deve chiedere quindi l’associazione che ha già il titolo per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande;

b) trasmissione di una autocertificazione di conformità alle regole tecniche vigenti, al fine di contrastare la loro alterazione a fini di gioco illegale, con conseguente acquisizione del nulla osta di esercizio. Chiunque, sul territorio nazionale, comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (P.M.R. € 1.000,00) per ciascun apparecchio[i];

2) liquidare l’imposta sugli intrattenimenti;

con un regime speciale riservato ai soggetti dell’ordinamento sportivo perché in questo ambito l’utilizzo degli apparecchi non è a fini di intrattenimento ma sportivi.

Il settore è stato investito da novità che hanno sollevato molti dubbi.

L’autocertificazione

In primo luogo ci si è interrogati sulla circostanza che fosse effettivamente dovuta la trasmissione della autocertificazione con riferimento ai giochi utilizzati all’interno dei circoli, atteso che la disposizione in più parti fa riferimento agli apparecchi presenti in “esercizi pubblici”.

Il dubbio è quindi legato alla possibilità – o meno – di qualificare una associazione che svolge la sua attività esclusivamente nei confronti dei soci come esercizio pubblico.

In linea di principio la risposta è negativa. Le associazioni che svolgono attività diretta esclusivamente ai propri soci si qualificano, appunto, come circoli privati e sul tema possiamo contare su consolidata giurisprudenza. Tra le altre la sentenza della Cassazione civile sez. II, 11/03/2009 n.5884 in cui la Corte afferma che “se il circolo si limita ad organizzare una tombola esclusivamente tra i soci, rimane un luogo privato e non vi è motivo di considerare detta ipotesi diversa da quella analoga manifestazione in ambito familiare: viceversa, alla stessa conclusione non si potrebbe pervenire se la manifestazione fosse aperta anche a non soci, perché in tal caso, per effetto di inviti e di modalità di accesso, il circolo privato risulterebbe aperto al pubblico”.

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all’art. 86 appare però assimilare in termini amministrativi i circoli privati agli esercizi pubblici “anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”.

La liquidazione dell’imposta sugli intrattenimenti.

Ci si è inoltre chiesti per quale motivo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) abbia ritenuto obbligatorio versare l’imposta sugli intrattenimenti con riferimento a giochi che vengono messi a disposizione gratuitamente.

Nella circolare Prot. n. 213799/RU del 19/5/2022 si legge infatti che “Il pagamento dell’imposta, vista anche la base imponibile forfetaria, è collegato alla mera utilizzazione dell’apparecchio posto in esercizio in luoghi aperti al pubblico ed è, pertanto, dovuto anche per la messa a disposizione a titolo gratuito in locali aperti al pubblico degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS. Allo stesso modo, la gratuità della messa a disposizione in luogo aperto al pubblico non esime dall’obbligo di osservanza delle disposizioni tecniche ed amministrative e, pertanto, gli apparecchi devono essere sottoposti ad omologa/certificazione e muniti di titoli autorizzatori”.

Se l’utilizzo dei giochi può rappresentare un incentivo alla frequentazione del bar a scopi commerciali, altrettanto non dovrebbe dirsi quando la proposta ricreativa è propria di una associazione senza scopo di lucro.

Le novità in ambito sportivo

Resta da chiarire il fronte sportivo dove è previsto (protocollo CONI/ADM) un canale preferenziale esclusivamente per le ASD/SSD affiliate alle Federazioni e non anche agli Enti di promozione sportiva.

Il differente trattamento troverebbe presupposto nella circostanza che l’art. 26 dello Statuto CONI affida agli Enti di promozione sportiva “la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative”.

Sarebbero pertanto solo le Federazioni a poter riconoscere alle proprie affiliate semplificazioni (le affiliate non presentano direttamente l’istanza di nulla osta ma lo fanno per il tramite della Federazione nel rispetto delle procedure descritte nella Circolare n. 21/2022), e agevolazioni fiscali (accedono all’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti) anche se non più con riferimento a tutti gli apparecchi. Le agevolazioni sono riconosciute per un numero di apparecchi detenuti dalla ASD/SSD che sia inferiore al 15% del totale dei tesserati della ASD/SSD.

Le ultime novità

In questi giorni si stanno affacciando provvedimenti che potrebbero essere risolutivi con riferimento ad alcuni aspetti.

La prima è la Circolare ADM n. 24/2022 del 22 giugno 2022, che contempla la riapertura dei termini di presentazione delle autodichiarazioni dal 27 giugno p.v. e fino a tutto il 31 luglio 2022.

È stato inoltre previsto – in considerazione delle possibili criticità dovute all’elevatissimo numero di istanze presentate ed acquisite al protocollo ma che non hanno ancora proceduto al pagamento dei costi di rilascio del titolo autorizzatorio – che al fine di agevolare la messa in esercizio degli apparecchi gli apparecchi per i quali sia stata presentata autodichiarazione di istanza di rilascio di nulla osta di esercizio e sia stato effettuato il relativo pagamento, potranno rimanere in esercizio fino a tutto il 31 ottobre 2022 con la sola apposizione dell’attestato di pagamento scaricabile dall’applicativo attraverso l'apposito pulsante “Azioni”.

Intanto il Parlamento sta lavorando per “eliminare” il nulla osta.

È stato infatti presentato un emendamento in sede di conversione del Decreto 36/2022, approvato al Senato e ora alla Camera dei deputati (https://www.camera.it/leg18/141) che qui riportiamo

(Disposizioni in materia di gioco pubblico)

1. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.

2. All'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente: "c-quater) Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi, 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 7, lettera ter)

3. Il fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato per l'importo di euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1.»

Il provvedimento prevede pertanto che annualmente l’ADM individui gli apparecchi esonerati dalla richiesta di nulla osta. Resta invece l’onere di versare l'imposta sugli intrattenimenti.

 

Arsea Comunica n. 96 del 28/6/2022

 

 

 



[i] Regio decreto del 18/06/1931 - N. 773 art. 110 comma 9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.

f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni

 

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