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Quando sono i NAS a bussare alla porta dell’associazione sportiva dilettantistica.

Partiamo dal caso di un accesso dei NAS per ricordare l’importanza di espletare alcuni adempimenti.

I Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri assolvono a funzioni legate alla tutela della salute e per questo motivo possono anche effettuare accessi nelle sedi delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Poiché non è scontato che sia chiara la distinzione tra associazione sportiva dilettantistica e palestra profit, appare essenziale per la ASD/SSD ricordare i documenti che deve esibire e quindi correttamente conservare. L’organizzazione, in particolare, dovrà poter esibire:

- Atto costitutivo e statuto in versione che riporti possibilmente il timbro dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto;

- documento di affiliazione all’organismo sportivo riconosciuto dal CONI;

- stampa dell’avvenuta iscrizione nel registro CONI;

- documento di attribuzione del codice fiscale dell’associazione aggiornato, da cui risulti l’identità del legale rappresentante.

Nell’attività di accesso da parte dei Carabinieri potrebbero essere rilevate violazioni inerenti allo spaccio di sostanze anabolizzanti così come il mancato rispetto dei requisiti minimi delle strutture con particolare riferimento ad aspetti quali:

  • mancata apposizione del cartello che riporta il divieto di fumo;
  • mancato abbattimento barriere architettoniche;
  • assenza impianti ricircolo dell’aria in locali privi di aperture finestrate;
  • omessa presentazione segnalazione certificata inizio attività (scia) prevista dal DPR 151/2011 per attività soggette a controlli dei Vigili del Fuoco (con riferimento a impianti sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadrati);
  • mancata adozione provvedimenti atti a prevenire incendi e a tutelare incolumità lavoratori;
  • ostruzione vie di esodo e uscite emergenza;
  • installazione segnaletica di sicurezza non conforme agli allegati da XXIV A XXXII del d.lgs. 81/2008;
  • mancata elaborazione documento valutazione dei rischi (DVR);

o violazione della normativa regionale in materia di titoli di cui devono essere in possesso gli istruttori sportivi.

Sanzionare la mancata apposizione del cartello che riporta il divieto di fumo in ambito sportivo potrebbe sembrare un controsenso per la sensibilità che chi pratica attività sportiva dovrebbe avere sull’argomento ma l’obbligo di esporlo e di specificare le indicazioni riferite alle prescrizioni di legge sussiste (ex art. 51 della Legge 3/2003) e l’eventuale omissione viene sanzionata da un minimo di € 220,00 ad un massimo di € 2.200,00.

Anche le associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggette agli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: qualora siano presenti solo volontari, titolari di partita iva e percettori compensi sportivi, non è prevista l’integrale applicazione del DLgs 81/2008 per cui l’organizzazione sportiva, al verificarsi di questo presupposto, potrebbe non aver elaborato il documento di valutazione dei rischi ma deve in ogni caso effettuare detta valutazione sia per poter scegliere le misure di sicurezza da implementare che per poter informare i collaboratori in merito ai rischi esistenti ed alle misure di sicurezza adottate per evitarli.

I NAS potrebbero chiedere inoltre se gli istruttori sportivi sono in possesso di laurea in scienze motorie o diploma ISEF nelle Regioni in cui è previsto tale requisito.

Ci sono Regioni che prevedono in ogni caso l’esonero per gli istruttori sportivi che operano all’interno di ASD/SSD affiliate ad organismi sportivi riconosciuti dal CONI in quanto soggetti ai percorsi di qualificazione dagli stessi organizzati. In questo caso è pertanto necessario poter esibire il titolo rilasciato dalla Federazione/Disciplina sportiva associata/Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI a cui il sodalizio sia affiliato e l’istruttore tesserato oltre ad avere la disponibilità del testo della Legge regionale o dei relativi estremi.

 

Arsea Comunica n. 93 del 23/6/2022

 

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