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Gli istituti della coprogrammazione e della coprogettazione sono già ampiamente disciplinati.

Questa, in sintesi, sembra la posizione del Consiglio di Stato (parere interlocutorio n. 802 del 3/05/2022) chiamata dall’ANAC a pronunciarsi sullo Schema di linee guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, documento che dovrebbe coordinare la disciplina tra il codice dei contratti pubblici ed il codice del terzo settore alla luce del D.L. n. 76/2020.

Il parere ha natura interlocutoria ma dalla sua lettura emergono alcuni aspetti di rilievo sia per le Pubbliche Amministrazioni che per gli Enti del terzo settore chiamati ad attuare gli istituti della coprogrammazione e coprogettazione che, si ricorda, possono essere attivati anche su istanza degli ETS.

In primo luogo si ricorda che il DL 76/2020, nel modificare il codice dei contratti pubblici, evidenzia che il codice – in particolare l’art. 142 – si applica ai servizi sociali rientranti nell’allegato IX, “se non organizzati ai sensi degli artt. 55 e 56 del Codice del terzo settore o mediante forme di autorizzazione o accreditamento previste dalle disposizioni regionali in materia”.

In secondo luogo il Consiglio evidenzia che non sarebbe né opportuno né effettivamente utile aggiungere una regolamentazione, quale quella elaborata dall’ANAC, in una materia «già ampiamente e dettagliatamente disciplinata» dal codice dei contratti e dal codice del terzo settore, dalla legge quadro sui servizi sociali, dalle linee guida ministeriali, nonché dalle normative di settore di volta in volta pertinenti.

Tutto questo anche alla luce della storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 131 del 26 giugno 2020) commentata dallo stesso Giuliano Amato (https://www.spreaker.com/user/11851781/sentenze-amato).

Nella sentenza la Corte ha infatti affermato come “si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la ‘co-programmazione’, la ‘co-progettazione’ e il ‘partenariato’ (che può condurre anche a forme di ‘accreditamento’) si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.

Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.

 

Arsea Comunica n. 88 del 20/6/2022

 

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