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Decreto PNRR 2: sanzioni dal 30 giugno se non si consentono pagamenti con POS

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2022 è stato pubblicato il DL 36/2022 (c.d. Decreto PNRR 2) con cui sono stati introdotti alcuni interventi normativi di interesse per gli enti associativi. In questa sede tratteremo la norma, introdotta dal comma 1 dell’articolo 18, relativa all’anticipazione dell’entrata in vigore delle sanzioni per tutti quei soggetti che non consentono transazioni tramite carte di pagamento. 

La norma che ha introdotto l’obbligo di “accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito” si applica a tutti “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi”: di conseguenza anche gli enti associativi sono chiamati a rispettare tale obbligo.

Tale prescrizione non è certo una novità, visto che l’obbligo è stato previsto a partire dal 30/06/2014 dall’art. 15, comma 4, del DL 179/2012. Questa disposizione nasceva però senza la definizione degli aspetti sanzionatori, che sono stati introdotti, infatti, dal Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022 introducendo il comma 4-bis all’articolo 15del DL 179/2012.

La novità introdotta dal c.d. “Decreto PNRR 2” è l’anticipazione al 30/06/2022, anziché al 01/01/2023 come originariamente previsto, dell’entrata in vigore delle sanzioni per il mancato rispetto della norma.

L’abitudine di consentire ai propri soci la possibilità di pagare le iscrizioni alle attività attraverso carte di pagamento si è diffusa molto negli ultimi anni: da un lato per la comodità da parte dell’associazione di effettuazione e registrazione degli incassi e l’alleggerimento dei rischi nel “gestire” somme in contanti, e dall’altro per la sempre maggiore consuetudine da parte dei soci di pagare le loro transazioni con modalità tracciabili da quando le detrazioni fiscali sono state legate a tali modalità di pagamento.

Le sanzioni che potranno essere applicate nel caso in cui l’associazione si rifiutasse, a partire dal 30/06/2022, di mettere a disposizione dei soci la possibilità di effettuare transazioni con carte di pagamento sono:

- sanzione fissa di euro 30,00 a transazione rifiutata;

a cui si deve aggiungere

- sanzione variabile del 4% del valore della transazione rifiutata.

È appena il caso di precisare che l’obbligo introdotto non deve essere inteso nel senso di poter accettare esclusivamente pagamenti tracciabili, ma di consentire transazioni anche con carte di pagamento: quindi i soci, entro i limiti di legge, potranno continuare a pagare in contanti se lo vorranno.

Arsea Comunica n.  72 del 6/05/2022

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