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Decreto PNRR 2: obbligo di fatturazione elettronica per tutte le associazioni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2022 è stato pubblicato il DL 36/2022 (c.d. Decreto PNRR 2) con cui sono stati introdotti alcuni interventi normativi di interesse per gli enti associativi. In questa sede tratteremo la norma relativa all’eliminazione, in step successivi, degli esoneri dall’emissione delle fatture elettroniche trattati dai commi 2 e 3 dell’articolo 18.

Normativa vigente

Ad oggi sono esonerate dall’obbligo di fatturazione elettronica tutte le associazioni titolari di P.IVA e con opzione per il regime forfettario L. 398/1991 che nell’esercizio precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000 (DL 119/2018, art. 10, comma 01).

Si ricorda, invece, non sussiste alcun esonero per le fatture da fare alle Pubbliche amministrazioni che dovranno essere obbligatoriamente elettroniche e, in aggiunta, il tracciato dovrà essere firmato elettronicamente.

Cosa succede adesso?

Con l’introduzione della nuova normativa la fatturazione elettronica diventerà progressivamente obbligatoria per tutte le associazioni. Infatti, con due step successivi, sono stati eliminati dalla normativa tutte le casistiche di esonero.

L’obbligo di fatturazione elettronica viene introdotto con le seguenti tempistiche:

- a partire dal 1° luglio 2022 per le associazioni che nell’anno precedente hanno “conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad euro 25.000”;

- a partire dal 1° gennaio 2024 verrà a cadere anche questo ultimo esonero e la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutte le associazioni titolari di P.IVA a prescindere dal volume d’affari.

I dubbi interpretativi

Un’attenta lettura della norma fa sorgere alcuni dubbi interpretativi su cui ci auguriamo l’Agenzia delle entrate vorrà fornire in tempi rapidi i dovuti chiarimenti:

1 – il volume di ricavi posto ad euro 25.000 per mantenere in una prima fase ancora l’esonero dalla fatturazione elettronica si riferisce ai soli ricavi commerciali oppure deve intendersi esteso a qualsiasi ricavo comunque denominato dell’associazione? Il dubbio sorge perché nella locuzione utilizzata dalla norma, come abbiamo visto sopra, non si fa riferimento esplicito ai ricavi commerciali: la precedente norma di esonero recitava più chiaramente “conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000”;

2 – al volume di ricavi di quale esercizio precedente si deve far riferimento? A quello precedente all’entrata in vigore della norma (1° maggio) o a quello alla data di operatività della nuova norma (1° luglio)? Questo chiarimento, che non interessa le associazioni con esercizio “solare” poiché chiaramente dovranno fare riferimento ai ricavi dell’esercizio 2021, non pare di poco conto per quelle, non poche, associazioni sportive che dovessero iniziare l’esercizio sociale tra il 1° maggio ed il 1° luglio 2022. Infatti, il volume dei ricavi da considerare sarebbe quello dell’esercizio 2020/2021 se si dovesse tenere in considerazione la data di entrata in vigore della norma, mentre se si dovesse tenere come riferimento la data di entrata in vigore dell’obbligo dovrebbe essere considerato il volume dei ricavi dell’esercizio 2021/2022. Su tale punto, in mancanza di orientamenti interpretativi diversi, si ritiene che debba essere presa in considerazione l’esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore della norma, ovvero l’esercizio 2020/2021.

Agevolazione sulle sanzioni

Come si sa la trasmissione telematica della fattura elettronica (ovvero l’invio del tracciato al Sistema di Interscambio) deve avvenire entro 12 giorni dalla realizzazione della prestazione, ossia dalla data di cessione del bene o dell’incasso della prestazione di servizio o dell’emissione della relativa fattura, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs 471/1997.

Il provvedimento in commento introduce una deroga al principio sanzionatorio per cui non saranno applicate sanzioni per il periodo 1° luglio – 30 settembre 2022 sulla tardiva trasmissione elettronica dei tracciati se questo avviene comunque entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Tale norma si applica solo ai soggetti che saranno tenuti alla fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022.

Conservazione elettronica delle fatture

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica le associazioni dovranno porsi anche il problema dell’attivazione della conservazione elettronica: tale procedura non può essere espletata autonomamente dalle associazioni tramite la conservazione delle fatture emesse e ricevute su un supporto informatico, ma può essere eseguita solo da alcuni soggetti autorizzati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) secondo rigide procedure.

Di conseguenza le associazioni, a partire dalla data in cui saranno assoggettate all’obbligo di fatturazione elettronica, potranno affidare la conservazione a:

- Agenzia delle entrate. L’accordo gratuito di conservazione può essere facilmente attivato dall’area Fatture e Corrispettivi all’interno del portale Fisconline dell’associazione;

- una società abilitata ad espletare tale servizio di conservazione.

Si rammenta, infine, che da quando l’associazione sarà tenuta alla fatturazione elettronica la conservazione telematica riguarderà sia le fatture attive emesse ai clienti sia quelle passive ricevute dai fornitori.

Arsea comunica n. 71 del 04/05/2022

 

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