Il Ministero della Salute il 28 aprile ha approvato due ordinanze: nella prima ha affermato che “1. Le misure disposte con l’ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a), sono ulteriormente prorogate fino al 31 maggio 2022.”
Nella seconda è intervenuto
in materia di mascherine prevedendo che è sempre raccomandato indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al
chiuso pubblici o aperti al pubblico ma l’obbligo di indossare mascherine
FFP2 permane solo nei seguenti casi:
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3)
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo
interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7)
mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria,
secondaria di primo
grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
È previsto altresì l’obbligo
di indossare la mascherina ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le
strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA),
gli hospice, le strutture riabilitative,
le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le
strutture residenziali di cui all’articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017.
Rimangono esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
In sintesi, l’organizzazione è sempre chiamata a:
1) curare l’informazione. Rimane importante curare un’adeguata informazione sulle misure igieniche e di prevenzione (vedi allegati 1 e 2). Il gestore dovrà incentivare la divulgazione dei messaggi per facilitare la sensibilizzazione riguardo i comportamenti da rispettare. Si dovrà raccomandare al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi;
2) evitare assembramenti
- redigendo un programma pianificato delle attività per prevenire code e assembramenti di persone e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree. Se possibile, prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita;
- favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro
3) assicurare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature, evitando l'uso promiscuo di oggetti e biancheria;
4) garantire la messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti;
5) rinforzare il ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate);
6) gestire i casi sintomatici[i] identificando un luogo dedicato all’isolamento ove ricoverare temporaneamente coloro che dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività sportive e richiedere l’assistenza immediata di un Medico, eseguire una ricognizione per l’identificazione delle persone con le quali la persona è entrata in contatto, in modo da facilitare gli accertamenti previsti dall’autorità sanitaria competente in caso di positività, nel rispetto delle norme per la privacy; pianificare una pulizia e sanificazione dell’area d’isolamento dopo il suo utilizzo e nei locali dove abbia soggiornato risultata COVID positiva effettuare la pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020)
7) all’interno delle piscine prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni 16.07.2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico secondo quanto previsto dalle autorità competenti, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata così come avere il massimo rispetto per l’igiene dell’acqua.
8) verificare all’ingresso che i fruitori dei servizi, gli eventuali accompagnatori e il pubblico indossino la mascherina protettiva ffp2, nel corso degli eventi e competizioni che si svolgono al chiuso e, in caso negativo, vietare l’ingresso. Restano esonerati:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Tutti gli ufficiali di gara dovranno indossare sempre le mascherine ffp2 al chiuso, tranne che per gli arbitri durante il periodo strettamente legato allo svolgimento della partita. La mascherina ffp2 dovrà essere usata obbligatoriamente al chiuso anche dagli atleti prima di iniziare l’attività sportiva. Gli arbitri della pallanuoto sono esentati dall’uso della mascherina esclusivamente nel corso della partita durante la quale dovranno mantenersi a distanza di sicurezza (di almeno 2 metri) da atleti e tecnici;
6) nello svolgimento delle competizioni è necessario osservare le seguenti prescrizioni:
a) l’accesso dei rappresentanti della stampa e degli atleti alla zona mista deve essere normato in modo da assicurare l’opportuna distanza di sicurezza agli uni e agli altri, mediante la suddivisione posizionale degli spazi in essa previsti. L’uso della mascherina ffp2 è obbligatorio sia per i rappresentanti della stampa sia per gli atleti al chiuso;
b) premiazioni. Sia nella fase di aggregazione degli atleti premiati sia in quella di consegna delle medaglie, tutti dovranno indossare la mascherina ffp2 al chiuso. I contatti ravvicinati e personali (strette di mano e/o abbracci) tra e verso i premiati dovrebbero essere evitati;
c) giudici e cronometristi sono tenuti a rispettare le disposizioni di distanziamento interpersonale previste dalle norme di sicurezza, in particolar modo durante le fasi di sovraffollamento o di avvicinamento ad atleti reduci da sforzo, e indossare la mascherina ffp2 durante lo svolgimento della loro attività nel corso della competizione al chiuso. Gli arbitri della pallanuoto sono esentati dall’uso della mascherina esclusivamente nel corso della partita durante la quale dovranno mantenersi a distanza di sicurezza (di almeno 2 metri) da atleti e tecnici. Tutte le persone presenti al tavolo della giuria dovranno indossare la mascherina ffp2 al chiuso e osservare il distanziamento di almeno un metro;
d) è opportuno evitare foto di squadra, cerimonie pre e post-partita, strette di mano e abbracci;
e) nel caso di controllo antidoping, dovranno essere previste misure di separazione tra atleti/e sorteggiati, con percorsi di accesso separati.
Si ricordo le seguenti disposizioni per persone disabili:
1) i genitori o familiari o tutor di tesserati con disabilità possono accedere nell’impianto sportivo esclusivamente per favorirne l’ingresso all’impianto e l’accesso al piano vasca. Essi possono attendere in prossimità delle zone, anche in prossimità della vasca, indicate loro e rispettando le distanze di sicurezza se autorizzati dalla Società per specifico supporto all’attività della persona disabile;
2) le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Arsea comunica n. 68 del 30/04/2022
1) [i] intendendo tali quanti presentino una infezione respiratoria acuta con almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre maggiore di 37,5°, tosse e difficoltà respiratoria oppure una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi o, infine, chi abbia una infezione respiratoria acuta grave con febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. Se un componente della squadra dovesse risultare positivo all’RNA virale su tampone naso- faringeo sarà isolato e seguirà il percorso previsto dalle autorità sanitarie competenti.
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