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Compensi sportivi in attesa di una ridefinizione…

Nell’attesa di sapere se il Governo approverà - e come - le modifiche al Decreto Legislativo 36/2021 proposte dal tavolo dei tecnici con riferimento alla disciplina del lavoro sportivo, sintetizziamo lo stato attuale alla luce anche di recenti provvedimenti di prassi.

 

Nessun compenso sportivo a figure come i custodi, gli addetti alle pulizie o i giardinieri.

Sul punto non ci sono novità normative: abbiamo sempre evidenziato come dal tenore letterale delle norme fosse ostica una riconduzione di tali figure tra i percettori compensi sportivi, oltre alla circostanza di esporli a rischi non coperti dall’assicurazione in quanto legata all’attività sportiva.

Sul punto è di recente intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 189 del 12 aprile 2022 confermando detta interpretazione atteso che “le prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell'ASD Istante, apparendo piuttosto collegate all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo”.

 

Possiamo erogare compensi sportivi agli allenatori? Devono essere soci della ASD? Devono essere tesserati? Devono essere in possesso di particolari titoli?

Sul punto attendiamo l’entrata in vigore della riforma ma nell’attesa come comportarci?

Qualche giorno fa si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 190 del 13 aprile 2022.

Ripercorrendo la normativa e la prassi intervenuta in materia, l’Agenzia evidenzia che tali emolumenti possono essere erogati al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, ossia quando

- riconosciuti “nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, per cui vi rientrano:

a) quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri) ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all'evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento (risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001);

b) chi è impegnato nell’attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010)

avendo attenzione alla circostanza che il percipiente svolga “mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni” (circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 1° dicembre 2016, prot. 1/2016);

- erogati dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;

- non costituiscano – per il percipiente - redditi di capitale ovvero che non siano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente»;

- le prestazioni siano effettuate senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e collaboratore nonché siano prive del carattere di professionalità, caratteristiche che le farebbero ricondurre, rispettivamente, al rapporto di lavoro dipendente ed all'esercizio di arti e professioni esclusi, per espressa previsione normativa, dall'applicazione del medesimo articolo 67.

L’Agenzia – così come le numerose sentenze della Cassazione intervenute in questi ultimi mesi – ricorda quindi che l’istituto non è utilizzabile per chi svolge professionalmente tale attività. Questo è sicuramente un tema delicato atteso che:

- la professionalità non presuppone la titolarità della partita iva nè l’esclusività dell’attività,

- la continuità dell’attività ne può costituire un indicatore, 

- la titolarità della laurea in scienze motorie ne può costituire un indicatore mentre i titoli di qualificazione rilasciati dagli organismi sportivi riconosciuti dal CONI non sono stati considerati qualificanti una attività professionale (in tal senso circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 1° dicembre 2016, prot. 1/2016)

L’Agenzia delle Entrate non interviene sul tema del necessario tesseramento degli allenatori ma nella risposta a interpello n. 189 del 12 aprile 2022 l’Agenzia aveva evidenziato come l’istituto fosse condizionato alla circostanza che non fosse “collegato all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo” . Il vincolo associativo garantisce inoltre ai collaboratori la possibilità di incidere sulle decisioni dell’associazione così come la possibilità di candidarsi a rivestire la carica di amministratore, con ciò evidenziando l’assenza di etero-organizzazione nelle collaborazioni.

L’Agenzia infine non interviene neppure sul tema delle qualifiche richieste per lo svolgimento delle attività: si ricorda però che su tali aspetti è competente l’Organismo sportivo riconosciuto dal CONI a cui l’associazione o società sportiva risulta affiliata.

 

 

Arsea comunica n. 64 del 15/04/2022

 

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