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Onlus: RUNTS o non RUNTS? Parte seconda.

Proseguiamo il nostro percorso di riflessione rispetto alle ONLUS.

In Arsea comunica n. 54 del 29/03/2022 abbiamo evidenziato i seguenti aspetti:

1. Entro quando è necessario procedere all’iscrizione nel RUNTS?

2. Chi non deve iscriversi nel RUNTS?

3. Cosa succede alle ONLUS che procedono tra il primo gennaio ed il 31 marzo dell’anno in cui saranno già operative le norme fiscali contenute nel Codice del terzo settore?

4. Perché iscriversi ora nel RUNTS?

5. Cosa succede se l’organizzazione non procede entro il 31 marzo (2023 o successivo)? E cosa succede se l’organizzazione decide di non iscriversi nel RUNTS ma di continuare ad operare ai sensi del Codice civile?

6. Quali implicazioni fiscali conseguono alla perdita della qualifica di ONLUS entrando nel RUNTS?

mentre ora ci soffermiamo sulla procedura da seguire per l’iscrizione nel RUNTS ricordando che non sono interessate a questa procedura le ONLUS che risultavano iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, in quanto in trasmigrazione, nonché le cooperative sociali in quanto iscritte nel registro imprese – sezione imprese sociali – già riconosciute come enti del terzo settore.

Nell’esame dovremo distinguere tra Onlus:

1) non interessate ad acquisire la personalità giuridica;

2) che intendono chiedere la personalità giuridica iscrivendosi al RUNTS;

3) che erano già in possesso di personalità giuridica.

Non esaminiamo in questa sede il caso della ONLUS che decide di assumere la qualifica di impresa sociale, ipotesi in cui il riconoscimento è subordinato all’iscrizione alla Camera di Commercio, registro imprese, sezione imprese sociali.

Le ONLUS devono in primo luogo scegliere quale tipologia di ente del terzo settore le rappresenta meglio e quindi modificare lo statuto attenendosi anche agli specifici vincoli statutari. Effettuata tale valutazione si rende necessario seguire la procedura di iscrizione nel RUNTS.

 

Onlus non interessate ad acquisire la personalità giuridica.

In questo caso l’istanza di iscrizione può essere presentata:

- dal legale rappresentante dell’ente

e nel caso in cui l’ente sia affiliato ad una rete associativa nazionale (il Ministero ha pubblicato l’elenco delle organizzazioni riconosciute temporaneamente come reti associative),

- dal legale rappresentante della rete associativa

- dal legale rappresentante dell’articolazione della rete associativa territorialmente competente (Ministero del Lavoro Nota n. 18244 del 30/11/2021).

Nel caso in cui l’ente si avvalga dell’assistenza della rete associativa a cui aderisce, sarà necessario presentare unitamente all’istanza la seguente documentazione:

a)   l'attestazione di adesione dell'ente rappresentato alla rete associativa, rilasciata dal rappresentante legale dell'ente qualificato come rete e contenente l'individuazione, per tipologia (es. comitato provinciale, comitato regionale ecc.) dell'ente intermedio al quale secondo gli assetti statutari della rete sono attribuite le funzioni di rappresentanza di cui all'articolo 47 comma 1 del Codice nei confronti degli enti di base aventi la sede legale sul territorio di propria competenza;

b) la manifestazione di volontà dell’ente di base di avvalersi per la presentazione dell’istanza della Rete associativa cui esso aderisce, anche sotto forma di delega alla rete medesima, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente da iscrivere (senza necessità di menzionare specificamente l’ente che in concreto costituisce l’articolazione della rete incaricata, al livello territoriale individuato nell’attestazione, di svolgerne le funzioni). Non è quindi necessaria la stipula di un vero e proprio contratto di mandato essendosi già manifestata la volontà delle parti (rete associativa e ente aderente) rispettivamente al momento dell’accettazione dell’adesione alla rete e del rilascio della delega.

 

Prima di accedere al portale si consiglia di costruire il DOSSIER con:

1) le seguenti INFORMAZIONI che dovranno essere inserite sul portale:

  • ’l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione tra:

§  Organizzazioni di volontariato;

§  Associazioni di promozione sociale;

§  Enti filantropici;

§  Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

§  Reti associative;

§  Società di mutuo soccorso;

§  Altri enti del Terzo settore.

  • ’  la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;
  • il codice fiscale;
  • l’eventuale partita IVA;
  • la forma giuridica;
  • la sede legale e le eventuali sedi secondarie (non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale);
  • un indirizzo di posta elettronica certificata e almeno un contatto telefonico e l’indirizzo del sito internet, se disponibile;
  • la data di costituzione dell’ente;
  • la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’art. 5 del Codice (controllare il codice o i codici ATECO adottati);
  • la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 6 del Codice;
  • il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
  • le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste (es. organi di revisione e controllo) specificando relativo codice fiscale, sesso, cognome e nome, data di nascita, cittadinanza, stato nascita, provincia nascita, comune nascita, rappresentante dell'ente SI/NO;
  • l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Codice;
  • l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del cinque per mille;
  • la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice;
  • per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;

2) i seguenti DOCUMENTI da caricare in formato PDF/A:

- atto costitutivo. Qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000;

-  statuto registrato presso l'Agenzia delle entrate;

-  il testamento con il quale si dispone una fondazione;

-  il regolamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, degli enti religiosi civilmente riconosciuti che si iscrivono al RUNTS

-  la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali per acquisire la personalità giuridica ai sensi del CTS in conformità all'art. 22, comma 4, del Codice («Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro»

-  per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;

-  in caso di affiliazione ad una rete associativa, l’attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal relativo rappresentante legale. Qualora l'ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuna rete. Questo documento serve a creare l’elenco definitivo delle reti associative.

È preferibile allegare documenti creati sin dall’origine con modalità informatiche e successivamente convertiti in formato PDF/A, piuttosto che copie informatiche di documenti analogici. Si richiama l’attenzione a non inserire, per quanto possibile, documenti scansionati, in quanto di difficile gestione informatica. La dimensione massima di ciascun documento allegabile nonché quella complessiva riferita all’insieme dei documenti da allegare a ciascuna istanza sarà riportata sul Portale. I documenti allegati, qualora non siano in originale, devono essere corredati di dichiarazione di conformità all’originale; le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale CADES o altra modalità ammissibile sulla base delle indicazioni dell’AGID; di tali modalità ulteriori è data conoscibilità nel Portale.

La persona preposta alla presentazione dell’istanza accede al sito

https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome;

dove si identifica con SPID o CIE personale (non professionale) del dichiarante (legale rappresentante dell’ente/della rete associativa/notaio se ETS con personalità giuridica o che intende richiedere la personalità giuridica. Il commercialista non può supportare l’ETS in fase di iscrizione con le proprie credenziali ma solo in fase di deposito dei bilancio/rendiconti).

Procede quindi alla compilazione guidata, caricando i documenti in formato PDF/A. Il sistema effettua i controlli di sistema e genera l’istanza in PDF/A su cui l’istante apporrà la firma digitale CADES. Si clicca per l’invio dell’istanza e perviene la ricevuta automatica dell’avvenuta trasmissione.

Successivamente l’Ufficio del RUNTS:

1) verificata la correttezza e la completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti, dispone entro 60 giorni (30 giorni se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente sono redatti in conformità al modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce  e  approvato con decreto direttoriale, fatta salva la regolarità formale della restante documentazione) l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda. Si applica il silenzio assenso;

2) in caso di domanda non corretta o incompleta, o qualora da quanto risultante agli atti emergano esigenze di integrazioni o chiarimenti o di documentazione integrativa, entro 60 giorni invita l'ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita, assegnando all'ente un termine non superiore a trenta giorni. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda completata o rettificata, della documentazione ulteriore richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all'ente, l'Ufficio provvede

a)   all'iscrizione o

b) comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Avverso tale provvedimento è previsto il ricorso al TAR regionale o al TAR Lazio nel caso di Rete associativa.

 

Le ONLUS che intendono chiedere la personalità giuridica iscrivendosi al RUNTS.

In questo caso, al di là degli aspetti sopra evidenziati, è necessario contattare il notaio che dovrà aggiornare lo statuto ai sensi del Codice del terzo settore e del Codice civile o verificare che lo statuto già aggiornato sia conforme ai requisiti contemplati dalle disposizioni citate anche con riferimento ai requisiti specifici legati alla tipologia di ente del terzo settore prescelto.

Una ONLUS che volesse assumere la qualifica di organizzazione di volontariato, per esempio, dovrà

- indicare in denominazione tale qualifica (subordinandone l’efficacia all’avvenuta iscrizione nel RUNTS, sezione organizzazioni di volontariato),

- verificare di svolgere l’attività prevalentemente con l’apporto gratuito dei soci, che le eventuali risorse umane retribuite siano in ogni caso limitate al regolare funzionamento dell’associazione oppure alla qualificazione/specializzazione dell’attività svolta, che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività (da intendersi riferito ai dipendenti ed ai collaboratori coordinati e continuativi) non sia essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari (da contare “per testa”, a prescindere dal numero di ore di volontariato prestate);

- verificare che l’attività sia svolta prevalentemente in favore di terzi;

- dimostrare il numero dei soci non sia inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato;

dimostrare che gli eventuali soci collettivi, sempre e comunque solo senza scopo di lucro, siano soggetti senza scopo di lucro e che siano in misura inferiore al 50% delle organizzazioni di volontariato aderenti;

- dimostrare la gratuità della carica associativa, fatta eccezione per i componenti l’organo di controllo;

- dimostrare che per le attività di interesse generale prestate riceva solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, fatta salva la possibilità di qualificarle come attività secondarie e strumentali, da esercitarsi nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;

- dimostrare che le attività diverse da quelle di interesse generale espletate unitamente alle

Il notaio dovrà quindi verificare la consistenza patrimoniale ma si discute se debba verificare esclusivamente la sussistenza del patrimonio sociale minimo (15.000 euro per le associazioni, 30.000 euro per le fondazioni), tesi conforme all’art. 22 del CTS, o se debba attestare l’intero patrimonio.

Ulteriore aspetto che deve essere chiarito è la documentazione necessaria e sufficiente su cui il notaio può fondare la sua valutazione, ossia se sia necessario effettuare una perizia o una relazione giurata o se sia sufficiente una autodichiarazione da parte del legale rappresentate o, quando presente, del revisore dei conti dell’ente circa la sussistenza del patrimonio minimo richiesto.

Su tali aspetti si deve pronunciare il Ministero del Lavoro.

Sotto il profilo procedurale l’istanza di iscrizione nel RUNTS deve essere presentata direttamente dal notaio con il proprio SPID personale.

 

Onlus che erano già in possesso di personalità giuridica

Valgono le considerazioni sopra riportate in quanto in realtà la personalità giuridica conseguita con il DPR 361/2000 viene di fatto sospesa, tant’è che il sodalizio non è più soggetto alle verifiche periodiche ivi previste così come declinate dalle singole Regioni ma esclusivamente ai controlli previsti dal Codice del terzo settore.

Anche in questo caso l’istanza di iscrizione nel RUNTS deve essere presentata direttamente dal notaio con il proprio SPID personale.

Arsea comunica n. 58 del 2/04/2022

 

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