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Misure di contenimento del COVID e lavoratori.

Con il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 sono state adottate disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Come è noto, lo stato di emergenza cessa al 31 marzo ma resta alta l’attenzione del Governo rispetto alla diffusione del virus: se da un lato il provvedimento nasce per favorire il rientro  nell'ordinario, dall’altro si riconosce la necessità di mantenere fino al 31 dicembre 2022 la necessaria capacità operativa e di pronta reazione in relazione alla quale potranno essere adottate ordinanze restrittive, anche rispetto agli spostamenti da e per l'estero, così come l’istituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.

In Arsea comunica n. 52 del 28/03/2022 ci siamo soffermati sulle prescrizioni che riguardano le attività svolte da associazioni sportive, culturali e ricreative. Qui analizziamo invece le novità che riguarderanno i lavoratori dal 1° aprile.

 

Mascherine (art. 5, comma 8)

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori sono chiamati ad indossare al chiuso le mascherine ma sono sufficienti quelle chirurgiche quali dispositivi di protezione individuale.

 

Quale green pass?

L’articolo 6, sesto e ottavo comma, prevede l’obbligo fino al 30 aprile 2022, di esibire, su richiesta, il green pass base, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Questo vale anche per gli ultracinquantenni nonostante rimanga in vigore l’obbligo vaccinale.

 

Il lavoro agile (art. 10, comma secondo)

Fino al 30 giugno 2022 è possibile continuare ad applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza della stipulazione degli accordi individuali previsti dalla L. n. 81 del 22 maggio 2017.

 

Arsea comunica n. 55 del 30/03/2022

 

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