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ONLUS e cinque per mille 2022

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 111/2017 stabilisce che il contributo del 5 per mille spetta, a decorrere dal 2022, agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo ha determinato dubbi in merito alla possibilità di accedere al beneficio per le ONLUS che potranno presentare istanza di iscrizione quando sarà stato inviato al RUNTS l’elenco completo e aggiornato delle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe ma che in ogni caso hanno la possibilità di iscriversi entro marzo dell’anno successivo a quello di acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali per iscriversi nel RUNTS.

A risolvere il problema è intervenuto il decreto Milleproroghe (art. 9, comma 6, D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022) stabilendo che per l’anno finanziario 2022 le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’IRPEF, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Sulla base di tale disposizione, per questa tipologia di enti resta ferma la competenza dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

In particolare, nell’elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2021 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS. 

Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022 consultabile anche attraverso il motore di ricerca.

Le ONLUS che risultano in elenco non devono ripetere pertanto la procedura di iscrizione ma il rappresentante legale deve comunicare alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi 30 giorni. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi 30 giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’art. 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono invece pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione competente.

 

Arsea comunica n. 45 del 09/03/2022

 

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