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Organizzazioni di volontariato e convenzioni per il servizio di trasporto sanitario: IVA o non IVA?

L’Agenzia delle Entrate viene interpellata (Risposta ad Interpello n. 92/2022) in merito al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato che effettuano, nel rispetto delle finalità statutarie, servizio di trasporto sanitario di soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico, in base alla determina autorizzativa delle ASL, che stilano annualmente gli elenchi delle strutture autorizzate, rimborsando le spese sostenute per il trasporto degli utenti dializzati a seguito di rendicontazione mensile inviata alle stesse.

Il quesito riguarda in particolare la circostanza che una ASL non abbia inserito l’organizzazione nell’elenco delle strutture autorizzate al trasporto in quanto non aveva inviato la dichiarazione di impegno ad emettere fattura, ritenendo possibile emettere una ricevuta di pagamento in quanto soggetto privo di partita iva.

Il tema è legato pertanto alla operatività o meno dell’articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 secondo cui "le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto", e quindi se l’associazione possa essere esonerata dall'apertura della partita Iva e dall'emissione della fattura.

L’Agenzia delle Entrate, riprendendo quanto precisato con interpello n. 50 pubblicato il 12 febbraio 2020, ha evidenziato che affinché un'organizzazione di volontariato possa beneficiare dell'agevolazione Iva sopra citata è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- iscrizione dell'ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome; iscrizione che implica allo stesso tempo la sussistenza, da parte delle medesime organizzazioni volontariato, dei requisiti di cui all’articolo 3 della legge n. 266 del 1991;

- le somme ricevute dall'ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.

La disposizione agevolativa menzionata risulta attualmente in vigore per effetto di quanto disposto dagli articoli 102 e 104 del CTS.

L’articolo 102 prevede infatti l’abrogazione della legge n. 266 del 1991 fatta eccezione per l'articolo 8, comma 2, primo periodo, recante la citata agevolazione fiscale, che sarà abrogato a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali.

L'ODV, quindi, in presenza dei requisiti in precedenza descritti, “non è tenuta allo stato attuale ad aprire la partita Iva né ad emettere fattura nei confronti delle ASL, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del CTS (escluse quelle diverse di cui al successivo articolo 6) e nel rispetto del dettato di cui all'articolo 33, comma 3 del CTS”.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre che è in vigore l’articolo 33 del Codice del terzo settore, atteso che il Codice è entrato in vigore nel 2017 fatta eccezione per il titolo X la cui piena vigenza è rinviata all’esercizio successivo a quello di acquisizione della già menzionata autorizzazione della Commissione europea.

Ne consegue che nulla osta a che l’organizzazione di volontariato apra la partita iva ed emetta fattura ma con riferimento all’eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale. Ci sarebbe da evidenziare che in realtà il menzionato articolo 33 del CTS è stato modificato nel senso di prevedere la possibilità per le ODV di percepire entrate da attività di interesse generale di importo superiore ai costi inerenti a condizione però che tali attività siano considerate come attività diverse e conseguentemente siano da assoggettare a tassazione.

Al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato, con riferimento al 2022 e con riferimento all’esercizio in cui sarà operativo il Titolo X del Codice del terzo settore, è dedicata ARSEA comunica n. 39 del 4/03/2022 alla cui lettura si rinvia.

 

Arsea Comunica n. 40 del 4/03/2022 

 

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