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Limiti all’utilizzo del contante: si ritorna al plafond di 2.000 euro.

Per la generalità dei contribuenti dal 1° gennaio 2022 la soglia era passata a € 1.000,00 e conseguentemente il tetto per eventuali operazioni in contanti era stato fissato ad un massimo di € 999,00: in sede di conversione in legge del d.l. 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) è stata però nuovamente modificata la norma riportando l’importo - per l’intero anno 2022 - a € 2.000,00.

Il limite dei 2.000 euro è pertanto operativo dal 01.07.2020 fino a tutto il 31.12.2022. Solo a decorrere dal 1° gennaio 2023 il limite scenderà nuovamente a € 1.000,00.

Per quanto attiene agli effetti sui trasferimenti già effettuati tra il primo gennaio ed il primo marzo, data di entrata in vigore della legge di conversione del milleproroghe, si ritiene che in virtù del favor rei previsto nel nostro ordinamento (art.3, co. 2, d.lgs. 472/1997: “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”) dovrebbe essere scongiurato il rischio di sanzioni per chi ha effettuato transazioni in contanti per importi compresi tra € 1.000,00 e € 1.999,00.

Resta in ogni caso in vigore l’obbligo per le associazioni e le società sportive in regime 398/1991 di effettuare transazioni tracciabili per importi pari o superiori ad euro 1.000. A prevederlo è l’articolo 25 della Legge 133/1999 ai sensi della quale “5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta [la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e] l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”.

 

Arsea Comunica n. 37 del 28/02/2022 

 

 

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