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Enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di discriminazioni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio scorso il comunicato dell’avvenuta pubblicazione sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio del Ministri: www.governo.it - sezione «Pubblicità legale» e dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità:

http://disabilita.governo.it - sezione «Avvisi e Bandi»,

il testo integrale del decreto 3 febbraio 2022, con il quale sono stati approvati gli elenchi di riconoscimento e conferma delle associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, ed i relativi allegati.

 

Come diventare ente legittimato?

Con il DPCM 2 dicembre 2020 vengono definiti i requisiti per il riconoscimento dell'autorizzazione ad agire, da parte di associazioni ed enti, in nome e per conto dei soggetti che sono stati oggetto di discriminazione.

I requisiti per gli enti e le associazioni sono:

-   essere costituito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni.

-   essere in possesso di un o statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione della parità di trattamento e della tutela dei diritti delle persone con disabilità, oppure il contrasto a fenomeni di discriminazione, senza fini di lucro.

-   non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale.

-   non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale.

-   non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente, con riferimento al rappresentante legale.

La domanda di riconoscimento va compilata sul modello allegato A, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e va quindi inviata all'indirizzo ufficio.disabilita@pec.governo.it entro il 31 dicembre di ogni anno.

Alla domanda va allegato:

-   copia dell'atto costituivo e dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti, formalizzato con scrittura privata autenticata.

-   una relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio anche con riferimento alle risorse finanziarie impiegate e i programmi che si intendono realizzare nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

-   copia degli ultimi due bilanci o degli ultimi due resoconti economici approvati.

-   indicazione del numero degli iscritti, aggiornato alla data di presentazione della domanda, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione o all'ente per gli scopi statuari, e l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative.

-   autodichiarazione del rappresentante legale sull'assenza di condanne, ancorché non definitive o di applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

-   autodichiarazione del legale rappresentante di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

-   autodichiarazione del legale rappresentante di non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente.

-   copia del documento di identità del legale rappresentante.

L'esame delle domande è affidato all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, che procede con cadenza annuale all'istruttoria delle domande pervenute e alla redazione di un elenco delle associazioni e degli enti che sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ogni due anni le associazioni e gli enti inclusi nell'elenco approvato chiedono la conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire compilando l'allegato B.

In via transitoria restano validi il riconoscimento e la conferma delle associazioni e degli enti disposti con il DPCM 2 ottobre 2015. Le domande presentate successivamente al DPCM 2 ottobre 2015 sono ripresentate ai sensi delle procedure stabilite con il DPCM 2 dicembre 2020.

 

Arsea Comunica n. 32 del 1/03/2022 

 

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