In primo luogo, è necessario effettuare una verifica rispetto alla sussistenza dei requisiti per qualificarsi come ente del terzo settore, esaminando:
- le finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse,
- la circostanza che il sodalizio abbia ad oggetto una o più attività di interesse generale tassativamente elencate dall’articolo 5 del Codice del terzo settore,
- la circostanza che le attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte si possano qualificare come di natura strumentale e secondaria nei termini definiti dal decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021.
Sarà inoltre necessario verificare la forma giuridica adottata: se si tratta di una fondazione non potrà assumere la qualifica di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale, in entrambi i casi condizionate dalla circostanza che si tratti di una associazione. La fondazione potrà pertanto assumere tale qualifica solo a seguito di una trasformazione in forma associativa, ipotesi disciplinata dall’articolo art.42bis del Codice civile.
Quale ente del terzo settore?
Rispetto alla tipologia di ente del terzo settore si prenderanno in considerazione aspetti quali:
1) il ruolo dei volontari: nelle organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale la loro presenza è essenziale ai fini qualificatori, nelle imprese sociali valorizzata ma accessoria (sul tema da ultimo Arsea Comunica n. 13 del 21/01/2022);
2) la tipologia di entrate dell’organizzazione ai fini della valutazione in merito alla sua qualificazione come ente non commerciale o commerciale alla luce di quanto disposto dall’articolo 79 del Codice del terzo settore;
3) i volumi di attività per comprendere se l’eventuale assunzione della qualifica di impresa sociale sia economicamente sostenibile in ragione dei maggiori oneri gestionali.
Il ruolo del notaio
Fatte le debite valutazioni, ci si rivolge al notaio, soggetto a cui è conferita, dall’articolo 22 del Codice del terzo settore, la competenza esclusiva sugli enti di nuova costituzione o preesistenti che intendano assumere la personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS, nonché di quelli già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 che intendano iscriversi al nuovo registro.
Il notaio quindi:
1) verbalizza la decisione del competente organo con la quale un ente già in possesso di personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 (oppure del previgente art. 12 Codice civile);
2) delibera l’adeguamento dello statuto al CTS,
3) verifica la sussistenza delle condizioni relative al patrimonio minimo. Quanto all’aggiornamento temporale della relativa documentazione (bilancio, situazione patrimoniale, perizia, etc.), in assenza di altri riferimenti normativi, il Consiglio notariale di Milano "ritiene legittimo applicare la previsione contenuta in proposito nell’art. 42-bis, comma 2, codice civile (introdotto dall’art. 98 del d.lgs. 117/2017), la quale fissa in 120 giorni la data di aggiornamento della documentazione prevista per la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile (con maggior rigore, quindi, di quanto previsto per fusioni e scissioni). Pertanto, si ritiene legittima la verifica della sussistenza del patrimonio minimo, costituente presupposto per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, quando sia effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto alla data della delibera di iscriversi al RUNTS";
4) deposita il verbale con allegato lo statuto aggiornato, entro venti giorni, presso il competente ufficio del registro unico nazionale del terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente.
Come evidenziato dalla Commissione Terzo Settore dell’Ordine dei notai di Milano nella massima n. 9, “in considerazione della competenza esclusiva del Notaio in ordine a tutti gli Enti del Terzo Settore con personalità giuridica, è da considerarsi superata per questi enti l’esigenza dell’approvazione amministrativa delle modifiche statutarie prevista dall’art. 2 del D.P.R. n. 361/2000, in conformità al comma 6 dell’art. 22 CTS, che rinvia ai commi 2 e 3 dello stesso articolo; ciò è confermato dalla lettura dell’art. 22, comma 1bis, CTS, a norma del quale gli enti già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 ottengono l’iscrizione nel RUNTS “ai sensi delle disposizioni del presente articolo” e pertanto in conformità ai successivi commi sopra richiamati.
Ai sensi dello stesso comma 1bis, per effetto dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS si determina la sospensione dell’efficacia della preesistente iscrizione nel registro delle persone giuridiche, senza che il relativo procedimento preveda in alcun modo il coinvolgimento della prefettura o della regione territorialmente competenti (come risulta evidente anche dagli articoli 16 e 17 del DM 15 settembre 2020, che regola le procedure per l’iscrizione al RUNTS) e senza che alcun’onere di comunicazione al registro delle persone giuridiche sia posto a carico del notaio o dell’ente interessato. Le relative comunicazioni competono all’ufficio del RUNTS, che le deve effettuare entro i 15 giorni successivi all’iscrizione (come previsto dall’ultimo periodo del comma 1bis dell’art. 22 CTS).
Le medesime considerazioni valgono nel caso in cui, a seguito dell’esito negativo delle verifiche fatte dal notaio sulla sussistenza dei requisiti (anche patrimoniali) per l’iscrizione dell’ente nel RUNTS, la stessa consegua alla presentazione della domanda da parte degli amministratori, come previsto al medesimo art. 22, terzo comma, CTS”.
Quando l’ente opta per l’impresa sociale
In questo caso il Notaio effettua il deposito dell’atto costitutivo e statuto nel Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale dell’ente entro il termine di 30 giorni, con richiesta di iscrizione nella relativa sezione speciale (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 112/2017).
Poiché l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa, per le imprese sociali, il requisito dell’iscrizione nel RUNTS essendo rimesso al Conservatore del Registro delle Imprese l’effettuazione delle prescritte comunicazioni all’Ufficio RUNTS, la presentazione della domanda di iscrizione presuppone l’effettuazione da parte del notaio della verifica di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la costituzione dell’ente e del patrimonio minimo, in conformità all’art. 22 CTS.
L’iscrizione nel Registro delle Imprese determina, pertanto, l’acquisto della personalità giuridica.
Arsea Comunica n. 20 del 4/02/2022
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