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Tornare a praticare sport dopo il COVID.

Il Ministero della Salute, con la circolare del 18/01/2022, aggiorna la precedente circolare ministeriale del 13/01/2021 relativa alla tutela sanitaria degli atleti agonisti non professionisti.

Il documento prevede una riduzione degli accertamenti sanitari necessari per il ritorno in sicurezza all’attività sportiva agonistica, circoscritti in relazione all’età, alla presenza o meno di patologie individuate come fattori di rischio, allo status vaccinale, oltreché allo stadio clinico della malattia. L’atleta agonista consegnerà pertanto un nuovo certificato medico agonistico, in caso di primo rilascio o rinnovo di certificato scaduto, oppure l’attestazione di ritorno alle attività (return to play).

Mancano indicazioni rispetto agli atleti non agonisti e agli atleti non tesserati che partecipano ad attività ad alto impatto cardiovascolare quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore a 20 km, gran fondo di nuoto e di ciclismo, sci di fondo o altre tipologie analoghe patrocinate da FNS, DSA ed EPS, in assenza dei quali si consiglia però alle ASD/SSD di invitare gli atleti a richiedere al medico assegnato dal servizio sanitario nazionale se sia opportuno sottoporsi ad eventuali accertamenti, ricorrendo eventualmente alle medesime indicazioni fornite per gli atleti agonisti.

Stesso accorgimento dovrebbe essere adottato da chi pratica attività amatoriale in forma organizzata (es: corsi di danza organizzati da associazioni culturali) e non organizzata (es: runner).


Per non perdere la bussola: il glossario

In materia di tutela della salute dei praticanti l’attività sportiva sono previste diverse discipline a seconda della categoria di appartenenza dell'atleta quali:

1) professionisti, la cui disciplina è regolata dal DM 13 marzo 1995 “Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti”;

2) non professionisti agonisti, la cui disciplina è definita dal DM 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica” che prevede il possesso di certificato medico agonistico rilasciato da medico sportivo;

3) tesserati in Italia (sono esclusi pertanto gli stranieri non tesserati in Italia) che svolgono attività non agonistica, definiti dall’art.3 del Decreto del Ministro della Salute 24 aprile 2013. Questi devono esibire certificato per attività sportiva non agonistica, conforme al modello contenuto nell’allegato C al citato DM, rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport;

4) non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che partecipano a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe. Questi devono presentare il certificato medico rilasciato - a seguito dei controlli indicati all’art. 4 del Decreto del Ministro della Salute 24 aprile 2013 - dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, su modello conforme al fac-simile di cui all’allegato D al DM;

5) non tesserati praticanti attività amatoriale, così come definita dall’art.2 del Decreto del Ministro della Salute 24 aprile 2013, esonerati dalla presentazione di certificato medico.


Arsea Comunica n. 12 del 19/01/2022

   

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