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Il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica dell’ente.

Sul tema ci sono alcuni aspetti da evidenziare.

Il primo è rappresentato da una Delibera del Consiglio Nazionale CONI del 16 dicembre scorso in cui l’Ente ha adottato due decisioni fondamentali, ossia:

1) ha deliberato il mantenimento dell’iscrizione e dei relativi rapporti di affiliazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, regolarmente iscritte al Registro alla data del 31 dicembre 2021, seppur prive dell’attività sportiva e didattica da svolgersi nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza riferita al 2021;

2) ha deliberato che le attività sportive e didattiche inserite nel Registro Nazionale del CONI siano considerate, anche alternativamente, ai fini della regolare iscrizione. Questo significa che può mantenere, con effetto dal 2022, la qualifica di ASD/SSD il soggetto che si limiti anche solo ad organizzare attività didattica (come la ASD che organizza corsi di ginnastica per la salute e per il fitness) o che si limiti a coinvolgere i propri tesserati in attività competitive o agonistiche indette dall’organismo sportivo affiliante (come la ASD di motociclismo che non organizza attività didattica ma promuove gli allenamenti dei propri atleti che partecipano alle manifestazioni indette dall’organismo sportivo affiliante).

È una novità di non poco conto visto il rischio oggettivo di molti sodalizi sportivi di poter essere soggetti a contestazione dell’effettiva natura sportiva dilettantistica. Si ricorda che è il CONI l’ente pubblico preposto al riconoscimento della natura sportiva dilettantistica del sodalizio e lo fa anche attraverso il famigerato Registro CONI, ad oggi disciplinato dalla Delibera del Consiglio Nazionale CONI del 18/7/2017 n. 1574.

A prevederlo è l’articolo 7 del Decreto Legge del 28/05/2004 - N. 136, ai sensi del quale

“1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi”.

La disposizione citata è previsto però che sia abrogata – ex art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 - a decorrere dal 31 agosto 2022.

Sul riconoscimento sportivo in realtà ci troviamo di fronte ad una situazione kafkiana se prendiamo in esame alcuni decreti attuativi della riforma dello sport.

L’articolo 10 del DLgs 36/2021 è entrato in vigore il 1° gennaio 2022, come previsto dall’art. 51. La disposizione prevede che

“1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.”

L’art. 4 del DLgs 39/2021 prevede che

“1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».

2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali”.

Le disposizioni contenute nel DLgs 39/2021 si applicano però a decorrere dal 31 agosto 2022 per cui il Registro non può essere istituito prima.

Per concludere l’art. 11 del citato DLgs 39/2021 prevede che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31/8/2022), il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro”.

L’operatività del Registro pertanto potrebbe avvenire anche successivamente purché entro il 28/2/2023.

Appare evidente la necessità di coordinare queste disposizioni.

Si ricorda che anche disposizioni di rilievo, come la possibilità di acquisire il riconoscimento della personalità giuridica con procedure fortemente semplificate, saranno operative solo con il funzionamento del nuovo registro per cui per quanto sia prevista la possibilità di ricorrere a questa opportunità dal 31/8/2022, verosimilmente l’istanza potrà essere presentata dal 28/2/2023.

Arsea Comunica n. 4 del 13/1/2022

 

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