A prevederlo è il combinato disposto dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, che dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad una soglia fissata normativamente, e l’art.18 del D.L. n. 124/2019 che ha disciplinato la progressiva riduzione della soglia di circolazione del contante.
La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
Secondo quanto chiarito dal MEF, in risposta ad una FAQ (17 gennaio 2018), l’avverbio “complessivamente” va riferito al valore da trasferire. È pertanto vietato il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore ad € 1.000, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia stato effettuato attraverso uno solo di tali mezzi di pagamento, o cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
Il divieto invece non si applica nei seguenti casi:
1) quando il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome;
2) a fronte di una pluralità di distinti pagamenti connaturata all’operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
3) perché il frazionamento sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (es. pagamento rateale).
La sanzione
Le sanzioni minime passano da 2.000 euro a 1.000 euro sempre dall’1° gennaio 2022.
Arsea Comunica n. 139 del 21/12/2021
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