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Ristori Enti del Terzo Settore: le FAQ aggiornate pubblicate dal Ministero del Lavoro

Sono state pubblicate, nella pagina dedicata al Fondo Straordinario Ristori, le FAQ aggiornate al 7 dicembre 2021 per la presentazione delle istanze sulla piattaforma elettronica denominata "Ristori Enti Terzo Settore". 

Si ricorda che:

1) il fondo straordinario è disciplinato dall'articolo 13 quaterdecies del D.L. n. 176/2020[i]. Per maggiori informazioni si rinvia ad Arsea comunica n. 121 del 29/11/2021;

2) possono presentare istanza di contributo:

a) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe,

che, nel corso dell’anno 2020, abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali attività devono essere ricomprese nei codici ATECO individuati nel decreto interministeriale del 30 ottobre 2021 e riproposti in calce;

3) l’ente che presenta la domanda di contributo è tenuto a scegliere il proprio Codice Ateco tra i codici presenti nel menù a tendina del modulo di istanza da compilare online. Nella scelta del Codice Ateco, l'ente dovrà individuare quello corrispondente alla propria attività per la quale intende chiedere il ristoro, a condizione che la stessa sia ricompresa tra le attività statutarie dell’ente. Il criterio da seguire, evidenzia il Ministero, è rappresentato dalla coerenza dell’attività danneggiata a causa della pandemia con lo statuto dell’ente.

 

1) Un’associazione di promozione sociale iscritta al Registro nazionale delle APS come articolazione territoriale/circolo affiliato di un’associazione di promozione sociale nazionale e contemporaneamente iscritta ad un registro regionale/provinciale può presentare istanza autonomamente oppure obbligatoriamente attraverso l’associazione nazionale? Nel caso in cui si possa presentare istanza in maniera autonoma bisogna indicare l’scrizione al registro regionale o nazionale?

Un’associazione di promozione sociale che sia iscritta al registro nazionale delle APS in qualità di articolazione territoriale o di circolo affiliato ad un’APS nazionale e che contemporaneamente sia iscritta ad un registro regionale/provinciale può presentare istanza per proprio conto indicando nella compilazione del form sulla piattaforma elettronica “ristori enti terzo settore”, rispetto alla “dimensione territoriale”, il riferimento a Regione/provincia autonoma, ossia l’iscrizione regionale o provinciale. Si precisa che il sistema di acquisizione delle istanze consente di caricare la domanda una sola volta. Quindi, nell’ipotesi in cui un’associazione affiliata o un circolo abbia provveduto autonomamente a caricare l’istanza, la stessa non potrà essere presentata da parte dell’associazione di promozione sociale nazionale, in quanto il codice fiscale risulta già inserito nel sistema. Chiaramente, tale meccanismo vale anche nel caso in cui sia l’associazione di promozione sociale nazionale a caricare per prima l’istanza anche in nome e per conto dell’associazione affiliata o del circolo parimenti iscritti al registro nazionale.

2) Un’articolazione territoriale o un circolo affiliati ad un’associazione di promozione sociale nazionale iscritti solamente al registro nazionale delle APS, possono presentare un’istanza in maniera autonoma?

Un’articolazione territoriale o un circolo affiliati ad un’APS nazionale e iscritti soltanto al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, possono presentare l’istanza solo per il tramite dell’APS nazionale.

3) È possibile presentare l'istanza di ristoro per un ente del quale non si è legale rappresentante, su mandato dello stesso?

L’accesso per la presentazione dell’istanza è consentito con credenziali SPID personali o CIE del legale rappresentante dell’ente come indicato nell’introduzione del Manuale Utente- allegato 2 dell’avviso n.2/2021.

4) Quali sono le voci di bilancio da considerare tra le “entrate comunque denominate”?

Come indicato all’articolo 4 comma 1 del decreto interministeriale del 30 ottobre 2021, il valore da riportare nella domanda è quello del totale delle entrate comunque denominate risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato. Si tratta di una formulazione omnicomprensiva (presente in diversi articoli del codice del Terzo settore), all’interno della quale trovano posto tutte le entrate dell’ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: proventi da quote associative; contributi da enti pubblici; ricavi da prestazioni di beni o servizi; rendite; contributo del cinque per mille; proventi da raccolta fondi, ecc.).

5) Una cooperativa sociale può accedere al fondo ristori per il terzo settore?

La risposta al presente quesito deve essere data partendo dal dato letterale della norma istitutiva del fondo: l’articolo 13 quaterdecies del d.l. n. 137/2020, stabilisce che possono presentare istanza di contributo, tra le altre tipologie di enti ivi contemplate, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe. La norma pertanto fa riferimento alle onlus che hanno conseguito la qualifica per effetto dell’iscrizione. D’altro canto, l’articolo 1 del medesimo d.l. n. 137/2020 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive determinate dalla diffusione epidemiologica da Covid-19: quest’ultima disposizione è riferibile alle cooperative sociali.

6) Cosa bisogna inserire nella dicitura provvedimento di iscrizione?

Il numero di iscrizione e la data si riferiscono agli estremi del provvedimento di iscrizione al registro delle APS/ODV o anagrafe delle ONLUS adottato dalla competente amministrazione.

7) Quale codice ATECO va inserito nell’istanza?

L’articolo 3, comma 1 del decreto interministeriale del 30 ottobre 2021 destina le risorse del Fondo Ristori ai soggetti che abbiano cessato o ridotto nel corso del 2020 le proprie attività statutarie d’interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ove riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1 al decreto medesimo.

Pertanto, l’ente, all’atto del caricamento dell’istanza, deve individuare tra i codici ATECO già presenti sulla piattaforma quello corrispondente alla propria attività per la quale intende chiedere il ristoro, purché la stessa sia ricompresa tra le attività statutarie dell’ente. Il dato rilevante è rappresentato dalla coerenza dell’attività pregiudicata dalla situazione pandemica con lo statuto dell’ente, oggetto di controllo successivo all’erogazione del contributo ai sensi del paragrafo 7 dell’avviso n. 2/2021

8) Che cosa si intende con l’espressione “l’iscrizione nei relativi registri da parte dei soggetti beneficiari deve risultare alla data di presentazione dell’istanza ed essere stata conseguita in una data anteriore al 25 dicembre 2020”?

Il dato da tenere primariamente in considerazione è la sussistenza del requisito soggettivo di legittimazione (iscrizione in uno dei registri APS, ODV, anagrafe ONLUS) per poter accedere al Fondo Ristori alla data del 24 dicembre 2020 e alla data di presentazione della domanda di contributo, a prescindere dai mutamenti di qualifica medio tempore intercorsi. A titolo esemplificativo se un’ODV iscritta al relativo registro di cui alla legge n. 266/1991 in data antecedente al 25 dicembre 2020, successivamente abbia mutato qualifica in APS e sia stata iscritta, in data 28.02.2021, nel registro delle APS di cui alla legge n. 383/2000, può presentare l’istanza, stante la permanenza del requisito soggettivo di legittimazione richiesto dalla disciplina del Fondo Ristori. Con riferimento al sistema di acquisizione della domanda, nella sezione dedicata al “provvedimento di iscrizione”, occorre inserire il numero e il provvedimento di iscrizione aventi data antecedente al 25 dicembre 2020 in quanto il sistema non è stato configurato per accettare l’inserimento di provvedimenti di iscrizione aventi data posteriore.

 

Arsea Comunica n. 137 del 9/12/2021

 



[i] Decreto Legge del 28/10/2020 - N. 137

Art. 13 quaterdecies - (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore", con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché' delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

 

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