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Covid 19: come comportarsi alla luce delle ultime misure adottate e degli ultimi chiarimenti pervenuti.

Il DL 172/2021 ha introdotto prescrizioni relativamente al GREEN PASS. Sul tema sono intervenuti di recente alcuni importanti chiarimenti offerti: 

-   dal Governo sotto forma di TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO” dal 6/12/2021 al 15/1/2022

-   dall’Ufficio sport del Governo

-   dal Ministero dell’Interno con la Circolare n. 0082362 del 2/12/2021.

Proviamo a fare una panoramica evidenziando i seguenti aspetti:

1) lavoratori e volontari come devono comportarsi?

2) l’estensione dei servizi il cui accesso è subordinato alla titolarità del green pass ordinario,

3) quale certificazione verde devo avere per accedere a determinati servizi e dove è richiesto;

4) essere vaccinati significa poter non indossare la mascherina e non dover rispettare il distanziamento interpersonale?

 

In via preliminare si evidenzia che il DL in esame introduce una distinzione tra certificazione verde ordinaria e certificazione rafforzata.

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;

c) effettuazione di test antigenico rapido (test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute) o molecolare (test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute), quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Per green pass rafforzato si intende quello rilasciato nei casi sopra contemplati alle lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, con esclusione quindi di chi detiene il green pass solo a seguito di test antigenico rapido o molecolare.

Si ricorda che le restrizioni in esame non si applicano alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

La validità dei certificati verdi scende inoltre da 12 a 9 mesi[i]. Questo vale dal 15/12/2021 ed il periodo decorre dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario, dalla data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di COVID oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo) ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo. Resta ferma la durata di sei mesi del green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.

Segnaliamo, infine, che alcune Regioni e Comuni hanno introdotto ulteriori limitazioni e prescrizioni, come l’utilizzo della mascherina anche all’aperto in zona bianca.

 

1. Lavoratori e volontari come devono comportarsi?

In via generale devono essere tutti in possesso del green pass ordinario, ivi inclusi gli operatori volontari del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati[ii].

Fanno eccezione i lavoratori dei seguenti comparti che devono essere in possesso di certificazione verde rafforzata:

1) il personale della sanità, ivi incluso il personale amministrativo

2) il personale della scuola,

3) il comparto difesa (esercito, marina, aeronautica e carabinieri), sicurezza (polizia, guardia di finanza, polizia penitenziaria, guardia costiera e corpo forestale) e soccorso pubblico (vigili del fuoco),

4) la polizia locale

5) il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

L’estensione alle nuove categorie è prevista dal 15/12/2021.

Si evidenzia che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Nei casi in cui non venga dimostrata la vaccinazione, i responsabili dei vari settori coinvolti invitano i soggetti interessati a provvedere all’immunizzazione entro venti giorni. Accertata la mancata vaccinazione, è prevista la sospensione dal diritto di svolgere l’attività; durante l’intero periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Nel solco dei precedenti interventi normativi, è statuito che le sanzioni previste per la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e per lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del medesimo obbligo, sono irrogate dal prefetto.

 

2. L’estensione dei servizi il cui accesso è subordinato alla titolarità del green pass ordinario.

L’obbligo del possesso della certificazione verde è stato esteso a ulteriori settori:

-   alberghi e strutture ricettive;

-   spogliatoi per l’attività sportiva (tranne che per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti per età o disabilità);

-   servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e

-   servizi di trasporto pubblico locale (bus, autobus e metropolitana) dove i controlli possono essere effettuati a campione.

 

3. Quale certificazione verde devo avere per accedere a determinati servizi?

Ai sensi dell’art. 9 bis[iii] comma 2 bis del decreto-legge 52/2021, in zona gialla ed arancione – sin dal 29 novembre – la fruizione i servizi, le attività e gli spostamenti che sarebbero limitati o sospesi sulla base della disciplina ordinaria, sono consentiti esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato e nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Le attività non saranno dunque limitate o sospese, ma continueranno ad essere accessibili con obbligo di green pass rafforzato.

In zona bianca le attività potranno essere svolte anche nei confronti dei titolari di green pass c.d. base, ad eccezione del periodo compreso tra il 6/12/2021 ed il 15/01/2022, quando è richiesto[iv] il green pass rafforzato per lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni.

Per la definizione delle attività soggette a limitazioni il DL in esame rinvia a precedenti provvedimenti chiarendo esclusivamente l’obbligo del green pass rafforzato con riferimento ai servizi di ristorazione al chiuso (dove, come evidenziato nella citata circolare del Ministero dell’interno, “la consumazione al tavolo nei ristoranti e negli esercizi pubblici potrà sempre avvenire, e senza le limitazioni afferenti al numero dei commensali”), a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale dove resta sufficiente il green pass ordinario.

Per comprendere quali sono le attività soggette a limitazioni, in assenza di un espresso rinvio, si esamina quanto previsto dal DL 52/2021 che contempla limitazioni allo svolgimento di determinate attività distinguendo tra:

a) limitazioni dettate direttamente nel Decreto citato, come nel caso degli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi;

b) limitazioni rinviate all'organizzatore delle attività, come nel caso di musei e altri istituti e luoghi della cultura (articolo 5 bis) dove la fruizione "è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone";

c) limitazioni rinviate all’organizzatore dell’attività che deve in ogni caso attenersi ai relativi protocolli:

- Articolo 6 - Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere;

- Articolo 6 bis - Impianti nei comprensori sciistici;

- Articolo 7 - Fiere, convegni e congressi;

- Articolo 8 - Centri termali e parchi tematici e di divertimento;

- Articolo 8 bis - Centri culturali, centri sociali e ricreativi.

Con la citata TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO” dal 6/12/2021 al 15/1/2022, alla cui lettura integrale si rinvia, è stato chiarito che l’obbligo di green pass rafforzato ricorre esclusivamente con riferimento alle attività soggette a limitazioni di cui alla lettera a).

In particolare, si evidenziano le seguenti indicazioni relativamente alle attività tipiche degli enti del terzo settore:

1) centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso

Zona

CONSENTITO SENZA GREEN PASS

CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone)

CONSENTITO CON GREEN PASS
“RAFFORZATO” (vaccinazione e
guarigione)

Bianca

no

si

si

Gialla

no

si

si

Arancione

no

no

si

restando viceversa non soggette a green pass le attività all’aperto

 

2) attività sportive al chiuso (palestre, piscine, centri natatori) anche per sport di squadra e sport di contatto

Zona

CONSENTITO SENZA GREEN PASS

CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone)

CONSENTITO CON GREEN PASS
“RAFFORZATO” (vaccinazione e
guarigione)

Bianca

no

si

si

Gialla

no

si

si

Arancione

no

no

si

restando viceversa non soggette a green pass le attività sportive all’aperto (anche per gli sport di contatto) salvo che per

- gli spogliatoi il cui accesso oggi è in ogni caso subordinato alla titolarità del green pass ordinario che diventa rafforzato in zona arancione;

- gli sport di contatto in zona arancione che richiedono il green pass rafforzato

 

3) accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% all’aperto): solo green pass rafforzato

Zona

CONSENTITO SENZA GREEN PASS

CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone)

CONSENTITO CON GREEN PASS
“RAFFORZATO” (vaccinazione e
guarigione)

Bianca

no

no

si

Gialla

no

no

Arancione

no

no

 

4) accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%): solo green pass rafforzato

Zona

CONSENTITO SENZA GREEN PASS

CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone)

CONSENTITO CON GREEN PASS
“RAFFORZATO” (vaccinazione e
guarigione)

Bianca

no

no

si

Gialla

no

no

Arancione

no

no

 

5) accesso a mostre, musei e altri luoghi di cultura al chiuso

Zona

CONSENTITO SENZA GREEN PASS

CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone)

CONSENTITO CON GREEN PASS
“RAFFORZATO” (vaccinazione e
guarigione)

Bianca

no

Gialla

no

Arancione

no

no

 

6)bar e ristoranti esclusi quelli nelle strutture ricettive

- al banco o all’aperto

Zona

CONSENTITO SENZA GREEN PASS

CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone)

CONSENTITO CON GREEN PASS
“RAFFORZATO” (vaccinazione e
guarigione)

Bianca

si

si

si

Gialla

si

si

Arancione

no

no

 

- al tavolo al chiuso

Zona

CONSENTITO SENZA GREEN PASS

CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone)

CONSENTITO CON GREEN PASS
“RAFFORZATO” (vaccinazione e
guarigione)

Bianca

no

no

Gialla

no

no

Arancione

no

no

 

Anche il Ministero dell’Interno, nella citata circolare, affrontando il tema del green pass rafforzato lo menzionava esclusivamente con riferimento alle seguenti attività:

-   spettacoli,

-   eventi sportivi in qualità di spettatori,

-   ristoranti al chiuso,

-   feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose),

-   cerimonie pubbliche,

-   sale da ballo, discoteche e locali assimilati

e l’Ufficio sport del Governo aveva chiarito che “per la pratica sportiva, e per l'accesso alle aree adibite a spogliatoi e docce, in zona bianca e gialla è sufficiente il possesso della certificazione verde "base". Diversamente, per la zona arancione sarà richiesta la certificazione verde "rafforzata". Per gli spettatori è necessario:

- certificazione verde "base" in zona bianca fino al 5/12/2021,

- certificazione verde "rafforzata" in zona bianca nel periodo 06/12/2021-15/1/2022,

- certificazione verde "rafforzata" in zona gialla e arancione.

Per ogni altro chiarimento in riferimento alle novità introdotte dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, la informiamo che sono state pubblicate sul sito del Dipartimento per lo sport le relative FAQ aggiornate relative sia a indicazioni generali, che alle diverse zone (bianca, gialla, arancione, rossa), con un avviso di accompagnamento, contenente le principali novità, consultabile al seguente link: https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-28-novembre-2021/.

 

4. Essere vaccinati significa poter non indossare la mascherina e non dover rispettare il distanziamento interpersonale?

La risposta è no. Come evidenziato anche dall’Organizzazione mondiale della Sanità in un recente intervento, in molti paesi si sta sviluppando l’erronea convinzione che il vaccino abbia posto fine alla pandemia e che le persone vaccinate non abbiano più bisogno di prendere altre misure di sicurezza. Per quanto i vaccini possano salvare delle vite questi non prevengono la trasmissione per cui resta necessario rispettare le misure di sicurezza per evitare di essere infettati e quindi di infettare qualcuno che potrebbe morire. Questo significa indossare la mascherina, mantenere le distanze e incontrarsi all’aperto o in spazi al chiuso ben ventilati.

 

 Arsea Comunica n. 134 del 6/12/2021 

 



Note

[i] Ex art. 3, comma 1, del DL 172/2021

[ii] ex art. 3-bis – inserito nel dl n. 127/2021 dalla legge di conversione

[iii] Decreto Legge del 22/04/2021 - N. 52 - Art. 9 bis - (Impiego certificazioni verdi COVID-19).

1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso [, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati];

a-bis) alberghi e altre strutture ricettive;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, di cui all'articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8 ter;

i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone salvo quanto previsto al comma 2-bis.

2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1 e 2-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.

[iv] Decreto Legge del 26/11/2021 - N. 172 - Art. 6 - Disposizioni transitorie

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9 - bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 - bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

 

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