Nella comunicazione n. 121 dello scorso 29 novembre abbiamo affrontato il tema dei contributi a fondo perduto a favore degli Enti del Terzo Settore (APS/ODV/ONLUS), affrontando i seguenti temi:
- chi può accedere al contributo;
- chi e come viene presentata la domanda;
- a quanto ammontano complessivamente le risorse? E quanto il contributo per il singolo Ente.
Ritorniamo su questo argomento perché lo scorso 2 dicembre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito alcune FAQ di chiarimento.
Incompatibilità
Prima di affrontare la trattazione delle nuove indicazioni pervenute ricordiamo che il provvedimento prevede l’impossibilità di chiedere il presente CFP nel caso in cui l’associazione abbia già fatto richiesta per:
- CFP previsto dall’art. 1 della L. 137/2020 (cd Decreto Ristori) ed erogato dall’Agenzia delle Entrate;
- Contributi ASD/SSD previsti dall’art. 3 della L. 137/2020 (cd Decreto Ristori) ed erogati dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Risposte
Il primo chiarimento si riferisce all’eventualità che un’associazione di promozione sociale sia iscritta contemporaneamente al registro Nazionale e a quello regionale/provinciale, chiarendo che la domanda potrà essere inviata anche autonomamente dall’associazione senza dover obbligatoriamente fare domanda tramite l’ente nazionale a cui è affiliata: in questa circostanza nella piattaforma di presentazione della domanda dovrà indicare al campo “dimensione territoriale” il riferimento a Regione/provincia autonoma presso cui è iscritta. Nel caso in cui per errore fosse presentata due volte la domanda, dall’associazione e dall’ente nazionale, il sistema provvederà a sospendere la domanda pervenuta per ultima.
Al contrario se l’associazione è iscritta SOLO all’albo nazionale la domanda potrà essere presentata SOLO dall’associazione nazionale che ha provveduto alla sua iscrizione nell’albo nazionale e non dall’associazione autonomamente.
Come chiarito la presentazione potrà essere presentata solo dal legale rappresentante dell’associazione utilizzando il proprio SPID e tale incarico non potrà essere delegato a terzi.
Nella determinazione del volume dei ricavi da indicare nella domanda l’associazione dovrà tener conto di tutte le tipologie di entrata presenti nell’ultimo bilancio approvato, essendo la formulazione normativa “entrate comunque denominate” da intendersi omnicomprensiva.
Per quanto riguarda la possibilità per le Cooperative Sociali, in quanto ONLUS di diritto, di accedere al presente CFP i chiarimenti negano questa possibilità derivando tale conclusione dall’analisi letterale del testo della norma che prevede l’accesso solo alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe e non a quelle che acquisiscono di diritto tale qualificazione.
Nel campo che chiede l’indicazione del provvedimento di iscrizione l’associazione dovrà indicare il numero e la data del provvedimento di iscrizione al registro delle APS/ODV o dell’anagrafe delle ONLUS.
Arsea Comunica n. 133 del 6/12/2021
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