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Green pass ordinario per le attività sportive in zona bianca e gialla.

Il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito quanto segue:

“per la pratica sportiva, e per l'accesso alle aree adibite a spogliatoi e docce, in zona bianca e gialla è sufficiente il possesso della certificazione verde "base". Diversamente, per la zona arancione sarà richiesta la certificazione verde "rafforzata".

Per gli spettatori è necessario:

- certificazione verde "base" in zona bianca fino al 5/12/2021,

- certificazione verde "rafforzata" in zona bianca nel periodo 06/12/2021-15/1/2022,

- certificazione verde "rafforzata" in zona gialla e arancione.

Per ogni altro chiarimento in riferimento alle novità introdotte dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si rinvia alle FAQ  pubblicate sul sito del Dipartimento per lo sport aggiornate relative sia a indicazioni generali, che alle diverse zone (bianca, gialla, arancione, rossa), con un avviso di accompagnamento, contenente le principali novità, consultabile al seguente link: https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-28-novembre-2021/.”

Si rettifica pertanto parzialmente quanto indicato in Arsea comunica n. 122 del 30/11/2021 dedicata a “Green pass rafforzato e green pass ordinario: come dobbiamo comportarci?”

Nella breve comunicazione non è stata fornita indicazione rispetto alla lettura combinata dell’art. 6[i] del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, che prevede l’onere di certificazione verde rafforzata in zona bianca, nel periodo dal 6 dicembre al 15 gennaio, per le attività per le quali in zona gialla sono previste limitazioni e quanto previsto dal DL 52/2021.

Il citato DL 52/2021 contempla infatti limitazioni allo svolgimento di determinate attività distinguendo tra:

a) limitazioni dettate direttamente nel Decreto citato, come nel caso degli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi;

b) limitazioni rinviate all'organizzatore delle attività, come nel caso di Musei e altri istituti e luoghi della cultura (articolo 5 bis) dove la fruizione "è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone". L’orientamento interpretativo è per ritenere obbligatorio il green pass rafforzato anche in zona bianca durante il periodo natalizio allargato;

c) limitazioni i cui contenuti sono dettagliati nei protocolli

- Articolo 6 - Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere (in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti e le attività delle palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport);

- Articolo 6 bis - Impianti nei comprensori sciistici: in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida;

- Articolo 7 - Fiere, convegni e congressi è consentito in zona gialla nel rispetto di protocolli e linee guida;

- Articolo 8 - Centri termali e parchi tematici e di divertimento: consentiti in zona gialla nel rispetto di protocolli e linee guida adottati;

- Articolo 8 bis - Centri culturali, centri sociali e ricreativi: in zona gialla sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida.

Le organizzazioni sportive restano tutelate dal legittimo affidamento all’indicazione offerta dalla Pubblica Amministrazione.



Arsea comunica n. 130 del 2/12/2021

 

 



[i] 1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle  regioni  e  nelle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  i  cui  territori  si collocano in  zona  bianca,  lo  svolgimento  delle  attività e la fruizione dei servizi per  i  quali  in  zona  gialla  sono  previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti  in  possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma  3,  primo  periodo,  del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della  disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.

 

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