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Il volontariato negli Enti del terzo settore

Come è noto il Codice del terzo settore ha finalmente decretato la possibilità per gli enti del terzo settore di avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività, possibilità non scontata nei contesti associativi diversi dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale le cui leggi di riferimento disciplinavano già tali figure.

Se si tratta di una impresa sociale la loro presenza dovrà essere minoritaria rispetto a quella dei lavoratori[i].

Se si tratta di un ente del terzo settore generico, ente filantropico, società di mutuo soccorso, la loro presenza può essere valorizzata anche per dimostrare la genuinità della natura associativa eventualmente assunta dal sodalizio ma non è necessaria.

Se si tratta invece di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale la presenza qualificata di volontari è essenziale per l’assunzione delle stesse qualifiche citate così come è diversamente disciplinato il ruolo dei lavoratori rispetto alla generalità degli enti del terzo settore.

In particolare:

1) le ODV si avvalgono “in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati” e viene specificato che “possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;”

2) le APS si avvalgono invece “in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati” e viene specificato che “possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

 

Ma come quantificare i volontari?

Il Ministero del Lavoro, con la nota 18244 del 30/11/2021, chiarisce che è possibile utilizzare il cd. "criterio per teste" per cui il dato numerico cui fare riferimento e rispetto al quale ricavare le percentuali sopra menzionate è quello dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente ed eventualmente in quelli degli enti aderenti di cui effettivamente l’ente si avvalga.

Soccorre in tal senso anche il dato letterale delle due norme oggetto di esame, che parlano del “numero” dei volontari (o, nel caso delle APS, anche degli associati) in rapporto al “numero” dei lavoratori.

Diversa è stata la valutazione nel computo dei volontari ai fini del calcolo dei costi figurativi da valorizzare eventualmente se l’ETS svolge attività diverse da quelle di interesse generale. In questo caso si deve prendere in considerazione il tempo impegnato per soddisfare l’esigenza di ricondurre l’apporto volontario ad una dimensione economica - ancorché figurativa - misurabile che rende necessario il ricorso al diverso parametro delle ore/uomo di attività volontaria effettivamente svolta, da calcolarsi sulla base delle retribuzioni lorde equivalenti.

Sarebbe stato infine opportuno intervenire anche con altri chiarimenti.

A titolo esemplificativo una APS può ricorrere a risorse umane retribuite nel limite dei 5% del totale dei soci ma deve comunque dimostrare che si avvale “in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati”. Questi ultimi possono essere anche i volontari occasionali da assicurare ma non da iscrivere, ad oggi, nel registro dei volontari?

 

Arsea comunica n. 127 del 1/12/2021

 



[i] 2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell’attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché' per la responsabilità civile verso terzi.

2-bis. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.

 

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