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Democrazia a diverse velocità in associazione?

Viene chiesto al Ministero del Lavoro se sia ammissibile prevedere nelle associazioni che si qualificano come enti del terzo settore categorie di soci a cui non riconoscere l’elettorato passivo e la possibilità che l’ammissione nella associazione sia effettuata solo “su invito di uno o più soci”.

Il Ministero del Lavoro, con la nota 18244 del 30/11/2021, chiarisce che a tutti i soci deve essere riconosciuto l’elettorato sia attivo che passivo in quanto i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati, sono principi inderogabili di tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa.

Possono essere previste limitazioni esclusivamente per la minore età del socio, per chi risulti in situazioni ostative previste dall’art. 2382 cc (art. 26, comma 2 CTS) o dallo statuto se subordina l’assunzione della carica alla sussistenza di “specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza”, eventualmente mutuati da “codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore”. Tra questi il Ministero annovera eventuali previsioni di inconferibilità/incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi di natura politica, amministrativa, sindacale; l'incompatibilità con incarichi associativi presso enti diversi o diversi livelli organizzativi del medesimo ente; la necessità di requisiti di professionalità (“anche sotto forma di pregressa conoscenza dell’associazione, di precedente effettiva partecipazione alle attività dell’ente o di maturazione di precedenti esperienze in livelli organizzativi subordinati o in altre associazioni”), l’assenza di condanne per reati diversi da quelli previsti dall’art. 2382 del c.c. ecc.

Tali previsioni, finalizzate al miglior assolvimento dei compiti e delle funzioni connesse all'incarico, non violerebbero l’uguaglianza e le pari opportunità tra i soci purché assistite dai canoni della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'adeguatezza e non siano tali da riservare di fatto l'accesso alle cariche e quindi alla gestione dell'associazione solo a una ridotta “rosa” di soggetti preindividuati o individuabili così da consentire loro il controllo e la gestione esclusiva dell'ente prevenendo ogni possibilità di ricambio interno.

Si evidenziano qui due aspetti.

Il Ministero estende qui l’idea che ai soci minorenni di tutte le associazioni enti del terzo settore debba essere garantita la partecipazione alla vita democratica attraverso il coinvolgimento dell’esercente la potestà genitoriale in qualità di rappresentante del minore in assemblea. Tale affermazione era stata fatta prima con esclusivo riferimento alle associazioni di promozione sociale dove il principio di non discriminazione viene rafforzato anche in ragione del fatto che le associazioni di promozione sociale, a differenza degli altri enti del terzo settore, beneficiano di agevolazioni fiscali relativamente ai corrispettivi percepiti dai soci per lo svolgimento di attività di interesse generale statutariamente contemplate.

Il Ministero poi sembra autorizzare pratiche che violano il principio di uniformità del rapporto associativo ipotizzando la possibilità di subordinare l’assunzione della carica elettiva ad un periodo di effettiva partecipazione del candidato alle attività dell’ente. Chi valuterà – e come – se quel lasso di tempo introduce invece una forma di discriminazione tra soci? Quando la clausola risponde ai richiamati canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza?

Il Ministero evidenzia inoltre che nelle associazioni con più di 500 soci la circostanza che possano essere ripartiti i compiti tra l’assemblea e uno o più organi di secondo livello non costituisce una deroga ai diritti menzionati ma una diversa modalità di loro espressione.

Del pari il Ministero del Lavoro evidenzia che le associazioni del Terzo settore devono avere carattere aperto per cui sono vietate limitazioni statutarie al numero dei soci o alla numerosità di una categoria di soci rispetto alle altre così come previsioni che subordino l’ammissione alla presentazione da parte di uno o più soci. Sul tema dell’ammissione dei soci si fa rinvio alla nota n. 1309 del 6 febbraio 2019.

 

Arsea comunica n. 126 del 1/12/2021

 

 

 

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