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Green pass rafforzato e green pass ordinario: come dobbiamo comportarci?

È approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 che reca “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.


1. Green pass ordinario e green pass rafforzato.

Il provvedimento modifica la disciplina del green pass contenuta all’art. 9 del Decreto Legge del 22/04/2021 n. 52.

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;

c) effettuazione di test antigenico rapido (test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute) o molecolare (test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute), quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo​.

Per green pass rafforzato si intende quello rilasciato nei casi sopra contemplati alle lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, con esclusione quindi di chi detiene il green pass solo a seguito di test antigenico rapido o molecolare.


2. Cosa succede nelle zone gialle e arancioni? (art. 5 DL 172/2021)

Dal 29 novembre la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente:

-   ai soggetti in possesso del c.d. green pass rafforzato,

-   alle persone escluse dalla campagna vaccinale in quanto di età inferiore ai 12 anni;

-   alle persone escluse dalla campagna vaccinale per motivi di salute certificati dal medico di medicina generale assegnato dal Servizio sanitario.

In queste zone è stato pertanto anticipato l’ingresso del green pass rafforzato.


3. Come dobbiamo comportarci in zona bianca?

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 (ex art. 6 del DL 26/11/2021, n. 172), nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti:

1) ai soggetti in possesso del c.d. green pass rafforzato,

2) ai minori di anni 12;

3) alle persone esonerate dalla vaccinazione per certificati condizioni di salute attestate dal medico di medicina generale assegnato dal Servizio sanitario.

Le attività/servizi per le quali è richiesto il green pass rafforzato sono individuate in

a) attività sportive intese come

-   partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati (art. 5 DL 52/2021);

-   attività – al chiuso - in piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere (art. 6 DL 52/2021);

Si evidenzia che chi pratica attività sportiva all’aperto risulta esonerato dal green pass ma se accede agli spogliatoi diventa obbligato a presentare il green pass ordinario a decorrere dal 6 dicembre 2021. Restano esonerati dall'obbligo di certificazione gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

b) attività culturali e di intrattenimento

-   spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto (art. 5 DL 52/2021);

-   attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore (art. 8 bis DL 172/2021);

-   musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 5 bis DL 52/2021);

c) eventi

-   attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 5 DL 52/2021);

-   feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (art. 8 bis DL 172/2021);

-   cerimonie pubbliche;

e ristorazione al chiuso (art. 4 DL 52/2021), ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale (art. 5 DL 172/2021).

 

4. Chi è obbligato ad effettuare la vaccinazione per poter lavorare?

Il provvedimento estende l’elenco delle categorie di lavoratori obbligati a fare il vaccino. Si tratta di:

-   esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;

-   personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

-   personale del comparto difesa,

-   personale di sicurezza e soccorso pubblico,

-   personale della polizia locale,

-   personale degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari) dal 15 dicembre 2021;

-   personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;

-   personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

L’obbligo di vaccinazione non sussiste solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.


5. Per quanto tempo è valida la certificazione verde?

A decorrere dal 15 dicembre 2021 si passa dai dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale a nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. Viene in ogni caso consentita la terza dose dopo cinque mesi dalla seconda.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.


6. Settori ai quali è esteso l’obbligo di Green Pass

L’obbligo di Green Pass viene esteso dal 6 dicembre a ulteriori settori:

-   spogliatoi per l’attività sportiva, come sopra evidenziato;

-   alberghi;

-   servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e servizi di trasporto pubblico locale, dove i controlli potranno essere effettuati a campione.


7. Cambia qualcosa per volontari ed istruttori sportivi?

No. Come previsto dal DL 52/2021 (aggiornato dalle modifiche introdotte dall’art. 3 del DL 21/9/2021, n. 127) fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, resta in vigore l'obbligo di esibire il green pass ordinario per “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato”, ivi inclusi, per espressa previsione normativa, “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti,  o di volontariato”.

 

Arsea comunica n. 122 del 30/11/2021

 

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